Marina Calcio-Atletico Grosseto 0-3
RETI: Naldi Giorgi, Kalaj, Bromo
GARE DEL 19/ 1/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 19/ 1/2019 MARINA CALCIO - ATLETICO GROSSETO 2015
Sciogliendo la riserva contenuta sul CU 32 del 23/01/2019; anticipato da preannuncio di reclamo, la società A.S.D. ATLETICO
GROSSETO 2015 ha inviato regolare reclamo sostenendo la irregolarità della gara in epigrafe in quanto la società U.S.D. MARINA
CALCIO durante la gara stessa ha utilizzato cinque calciatori fuoriquota anzichè i quattro consentiti: pertanto chiede l'applicazione
della relativa sanzione a carico della società citata consistente nella punizione sportiva della perdita della gara.
Fissata la data del 13/02/2019 per la decisione, ai sensi dell articolo 29, comma 8bis, del Codice di Giustizia Sportiva, se ne dava
comunicazione alle parti.
FERORELLI MAURIZIO (BATIGNANO CALCIO 1946)
SHTJEFNI DOMENIKO (ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO) STERI LUCA (CIVITELLA)
PIETRYCH KAMIL (REAL CASTIGLIONE PESCAIA)
VAGHEGGINI SIMONE (CAMPAGNATICO) PICCIONI JURI (REAL CASTIGLIONE PESCAIA)
PELLECCHIA VINCENZO (REAL MONTEROTONDO) BELARDI TOMMASO (ROCCASTRADA A.S.D.)
CAMARA SAYON (ALBEGNA SPORT E CULTURA) BOSCAGLI EMANUELE (ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO)
EL MOUDEN TARIK (BATIGNANO CALCIO 1946) GUSCELLI ROBERTO (BATIGNANO CALCIO 1946)
NECHITA FLAVIUS ALEXAND (BATIGNANO CALCIO 1946) LORENZONI SIMONE (INVICTA GR CALCIO GIOVANI)
NELLI FEDERICO (STICCIANO)
CAPASSO NICOLA (ATLETICO GROSSETO 2015) BATTOLINI GIACOMO (BATIGNANO CALCIO 1946)
DE MASI GIUSEPPE (CAMPAGNATICO) MAZZINELLI GIACOMO (CAMPAGNATICO)
ABDULAI SINAN (REAL MONTEROTONDO) BIONDI JONATHAN (RIBOLLA)
MAGNANI MANUELE (RIBOLLA) RADI GIACOMO (RIBOLLA)
NAVARRA DAVIDE (ROCCASTRADA A.S.D.) PERFETTO GIUSEPPE (ROCCASTRADA A.S.D.)
KHOURIBECH AYOUB (ALBEGNA SPORT E CULTURA) GIANGRANDE THOMAS (BATIGNANO CALCIO 1946)
GIOVANNELLI MAURO (REAL CASTIGLIONE PESCAIA) GIOMMONI ALESSANDRO (REAL MONTEROTONDO)
FERRINI TOMMASO (RIBOLLA) MAURO ANTONIO MIRKO (SAURORISPESCIA DILETTANT.)
GALASSO MICHELE (STICCIANO)
C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 35 del 14-02-2019
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Dagli atti ufficiali di gara si rileva che effettivamente la societa' U.S.D. MARINA CALCIO ha fatto partecipare alla gara cinque
calciatori nati dal 01 gennaio 1998; infatti sin dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori: il n 2 Sanchez Moreno Victor
Samuel nato il 31/05/1999, il nº 7 Trapanese David Alejandro nato il 31/08/1998, il nº 9 Nyabaliy kemo nato il 01/01/1998, il nº 10
Petcoglo Mihail nato il 21/11/1999, ed il nº 11 Ibrahima Biai nato il 01/01/1999, i quali hanno cosi' attivamente preso parte alla gara.
Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati cinque calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.
Infatti il Comitato Regionale Toscana, con C.U. n 1 del 02/07/2018 pag. 20 ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, quanto
segue: 3) Campionato Provinciale Juniores Under 19 b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all età Alle gare del
Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2000 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori fuori quota , nati dal 1º gennaio
1998, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttividei Comitati. L inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
La societa' U.S.D. MARINA CALCIO non ha inviato deduzioni.
Per questi motivi, il G.S.T. delibera di comminare a carico della societa' U.S.D. MARINA CALCIO la sanzione sportiva della perdita
dellagara per 0-3; Ordina non addebitare la tassa reclamo.
Commento di : CIRO