RETI: Gondo, 1 Carovano
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 20/ 9/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO - SAMMAURESE A.S.D.
Il Giudice sportivo,
Esaminato il reclamo trasmesso dalla Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio con cui si deduceva che 'il cambio effettuato dalla
società Ribelle n. 7 con n. 18 elude la presenza in campo dei 4 under obbligatoria'; Viste le controdeduzioni della A.S.D
Sammaurese al reclamo in questione, con cui la stessa eccepiva:
- di aver rispettato gli obblighi in merito alla presenza in campo di calciatori cc.dd. under;
- di aver indicato nella lista della propria squadra il calciatore Rondinelli Gianfranco (nato il 24/06/1989) con il numero 7 e il calciatore
Behhya Ayour (nato il 16/01/1996) con il numero 8;
- che, per mero errore materiale, i numeri assegnati ai due calciatori venivano invertiti e che l'arbitro, avvedutosene in occasione del
riconoscimento precedente alla gara, segnava sulla distinta calciatori, l'inversione mediante 'due frecce' in corrispondenza dei
numeri 7 e 8;
- che la reclamante avrebbe depositato 'un elenco dei calciatori partecipanti alla gara palesemente diverso da quello asseverato dal
Direttore di Gara.. giacché mancante delle frecce di inversione .. ciò nell'esclusivo intento, palesemente doloso di ingenerare
errore nell'On.le Giudice Sportivo adito';
- che la distinta dei calciatori ammoniti e delle sostituzioni prodotta dalla stessa reclamante comprova la suddetta inversione dei
numeri di maglie laddove risultano ammonito il calciatore Benhya con il n. 8 e sostituito il calciatore Rondinelli con il n. 7;
- che il reclamo sarebbe infondato e che la reclamante andrebbe condannata ai sensi dell'art. 16 per lite temeraria. Vista altresì la
memoria datata 27 settembre 2015 con cui la Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio eccepiva la mancata comunicazione in proprio
favore dell'inversione del numero di maglie sopra citato, nonché esprimeva perplessità circa l'operato dell'arbitro. Vista la relazione
della Procura Federale, incaricata di svolgere gli accertamenti del caso, con cui la medesima rileva che 'risulta provato
documentalmente (anche con rilievi fotografici) che non vi fu alcuna violazione dell'obbligo di schieramento degli under da parte della
Società Sammaurese' e che 'il tutto nasce dalla inesattezza della compilazione della distinta di gara da parte della Società
GIRONE I - 15 Giornata - A
AGROPOLI - REGGIO CALABRIA 0 - 1
CITTA DI GRAGNANO - DUE TORRI 0 - 0
CITTA DI SCORDIA - GELBISON VALLO D.LUCANIA 0 - 2
CITTA DI SIRACUSA - ROCCELLA 2 - 0
FRATTESE S.R.L. - AVERSA NORMANNA S.R.L. 1 - 0
PALMESE A.S.D. - NOTO 0 - 0
S.S. RENDE - CAVESE 1919 1 - 2
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL - LEONFORTESE 0 - 0
VIBONESE CALCIO S.R.L. - POL. SARNESE 1926 ARL 1 - 1
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Sammaurese.Considerato che firmatario della distinta di gara è il dirigente accompagnatore della Società Sammaurese, Vasini
Sergio, il quale è quindi - anche ai sensi dell'art. 61 NOIF - soggetto responsabile della relativa compilazione e consegna all'arbitro.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo per quanto di ragione;
2) omologa la gara Virtus Castelfranco Sammaurese del 20 settembre 2015 conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) addebita sul conto della società Virtus Castelfranco la tassa del reclamo;
4) irroga la sanzione dell'ammonizione con diffida al dirigente Vasini Sergio, società Sammaurese per aver erroneamente compilato
la distinta di gara della medesima società con riferimento alla gara in oggetto;
5) irroga la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 alla società Sammaurese per responsabilità oggettiva per l'operato del proprio
dirigente ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.
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