GARE DEL 8/11/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/11/2015 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. - VIRTUS GAMBASSI TER
GARA (Allievi B Provinciale): LIMITE E CAPRAIA - VIRTUS GAMBASSI TERME DEL 08/11/2015 (sospesa al
32º del 2º tempo) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 11/11/2015 il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva: - che la gara è stata sospesa avendo ambedue le società rinunciato al
proseguimento della stessa; - che al 32º del secondo tempo dell'incontro menzionato il giocatore Filippo Frizzi
accusava un forte malore che costringeva il D.G. ad una lunga interruzione di giuoco per consentire l'arrivo del
mezzo di soccorso e la successiva ospedalizzazione del ragazzo; - che tale accadimento aveva profondamente
scosso ambedue le squadre inducendole a sottoscrivere un documento nel quale le due società 'non se la
sentivano di continuare a giocare'.
Tutto ciò premesso, il G.S.T., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore, ricorda
che una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive - ivi
compreso l'art. 53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle
squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate.
E' pur vero che un episodio così possa certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui
sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la
solidarietà, lo spirito di squadra, l'umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui
motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che
scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal
senso deve essere interpretato l'art. 53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni. Non occorre certo
elencare la pletora di incontri nei quali infortuni o malori, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i
giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l'incontro. Non è quindi
possibile adottare l'eventuale applicazione dell'art. 17 co.4 lett. c) del C.G.S. sempre che, come già detto, non
sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva consentito di continuare a dirigere la gara con la
dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio (art. 64 co.2 N.O.I.F.) P.Q.M Il G.S.T., visto l'art. 53 nn. 1-2
e 7 N.O.I.F. infligge alle società LIMITE E CAPRAIA e VIRTUS GAMBASSI TERME la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonchè l'ammenda di Euro
25,00 quale prima rinuncia.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 25,00 LIMITE E CAPRAIA A.S.D.
Vedi delibera.
Euro 25,00 VIRTUS GAMBASSI TERME
Vedi delibera.
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