GARE DEL 9/11/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA A.S.D. ATLETICO PIAZZE/A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO DEL 9 NOVEMBRE 2014
(1-1).
In data 14.11.2014 l'A.S.D. Virtus Chianciano contattava la Segreteria
dell'Ufficio di questo Giudice Sportivo Territoriale per conoscere le
motivazioni per cui , un proprio calciatore espulso dal campo seppur
immeritatamente nella gara in epigrafe, non figurasse fra i calciatori
espulsi elencati sul comunicato ufficiale;
- a seguito di cio', dal momento che il referto arbitrale non menzionava
alcun calciatore espulso per la societa' ospitata, si provvedeva
obbligatoriamente a richiedere un supplemento di rapporto arbitrale;
- l'arbitro della gara, con apposita nota, precisava di non aver trascritto
in referto l'espulsione del calciatore ospite, avendo successivamente
accertato di averlo erroneamente ritenuto responsabile di doppia
ammonizione ed ingiustamente espulso.
Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice che non può parlarsi di
insindacabilita' tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dall'arbitro.
Esula all'uopo la eccezione dell'insindacabilita', dato che e' l'arbitro
stesso che, con l'atto ufficiale a tale scopo stilato, riconosce, anzi
attesta anche se tardivamente, di essersi sbagliato; in casi del genere
l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una
valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, ammesso e
certificato dal Direttore di gara, per giudicare se tale errore abbia
influito sulla regolarita' di svolgimento della gara, per l'eventuale
applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella
fattispecie si ritiene che l'errore ebbe ad influire sulla validità
dell'incontro, se e' vero che esso si concluse, dopo la irregolare
espulsione del calciatore,con la squadra ospite in obbligata inferiorita'
numerica per 3 minuti.
Per questi motivi il G.S.T. dispone la ripetizione dell'incontro e
trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito.
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