• CAMPIONAT0 ECCELLENZA TOSCANA GIR. A
  • 25/01/2015 14:30:00
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  • FORCOLI VALDERA
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  • ATLETICO PIOMBINO

Commento




6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/ 1/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
39.-RECLAMO DELLA SSD ATLETICO PIOMBINO ARL AVVERSO REGOLARITA' GARA
FORCOLI 1921 VALDERA A.S.D. - SSD ATLETICO PIOMBINO ARL DEL 25.1.2015 (1-
2).
Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 39 del 29.1.2015 il G.S.T. rileva
che l'SSD Atletico Piombino arl, con tempestivo e rituale reclamo, ha
contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo la sussistenza
della violazione, da parte della societa' Forcoli 1921 Valdera A.S.D.,
della disposizione riguardante i limiti di partecipazione di calciatori per
le gare dell'attivita' ufficiale 2014/2015 del campionato Eccellenza in
relazione all'eta', contenuta nel C.U. n. 2 del 3.7.2014 ed ha concluso per
veder dichiarata la perdita della gara per la società reclamata con il
risultato di 0-3 in suo favore. Controdeduceva ritualmente la societa'
reclamata, non contestando i fatti storici riportati nel reclamo ma
argomentando le proprie tesi difensive sulla ratio interpretativa delle
norme che regolano la questione dei limiti di partecipazione in relazione
all'eta' e richiamando giurisprudenza a suo dire conforme alla propria
linea difensiva, concludendo così per il rigetto del reclamo.
Il G.S.T. preso atto del circostanziato reclamo e delle altrettante
approfondite controdeduzioni, osserva quanto segue.
Il reclamo e' fondato e deve essere accolto, come da motivazione che segue.
Il thema decidendum, una volta verificato che i fatti storici oggetto del
reclamo non sono errati tanto che non sono stati oggetto di contestazione,
verte sulla applicazione della disposizione adottata dal Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Toscana (vedi C.U. 46 del 20.02.2014)
pubblicata nel C.U. n.2 del 3.07.2014 riguardo ai limiti di partecipazione
di calciatori alle gare del campionato Eccellenza per le gare
dell'attivita' ufficiale 2014/2015 in relazione all'eta'.
La disposizione, e' bene ricordarlo, ha previsto che nel corso delle gare
dell'attivita' ufficiale le Societa' partecipanti al campionato Eccellenza
hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata,
quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2
calciatori nati dal 1 gennaio 1995 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio
1996 in poi. Resta inteso che - prosegue la disposizione - in relazione a
quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche
i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Ora, questa disposizione consente intanto di respingere la prima eccezione
avanzata dalla societa' reclamata, laddove essa afferma che la sostituzione
del calciatore Alessio Lamberti classe '96 ,rimasto sul terreno di gioco
dopo l'espulsione del calciatore Bracci Mirko classe '96, non avesse
violato gli obblighi di impiego di giovani calciatori perche' avvenuta in
seguito ad infortunio. L'eccezione e' palesemente infondata in quanto la
sostituzione del calciatore Lamberti e' stata la prima sostituzione
effettuata dal Forcoli 1921 Valdera e pertanto - come tale - non poteva
rientrare nelle ipotesi di esclusione della violazione poiché il calciatore C.U. N. 44 del 19/02/2015 - pag. 1912
classe '96 ben avrebbe potuto essere sostituito da altro calciatore
rientrante nei limiti di eta'.
Sgombrato il campo dalla possibilità di poter applicare l'ipotesi
dell'infortunio con esaurimento delle sostituzioni consentite come
fattispecie di salvaguardia per la società reclamata, resta da valutare se
e' possibile invocare l'altra ipotesi eccezionale di salvaguardia, ovvero
quella della espulsione dal campo.
E' infatti un fatto storico attestato dal referto arbitrale e non
contestato dalle due societa', che la societa' Forcoli 1921 Valdera abbia
impiegato, dal minuto 8 al minuto 30 del II tempo un numero di calciatori
in quota inferiore a quelli prescritti dalla disposizione richiamata.
Infatti, la societa' reclamata, che aveva subito l'espulsione dal campo del
calciatore Bracci Mirko classe '96, con la sostituzione del calciatore
Lamberti classe '96 con il calciatore Barbaro Federico classe ‘95, al
minuto 8 del II tempo si sia oggettivamente trovata nella situazione di non
vedere schierato alcun calciatore classe '96. La situazione, da un punto di
vista oggettivo, si sarebbe ripristinata al minuto 30 del II tempo,
allorquando e' entrato il calciatore Telleschi Matteo classe '96 in
sostituzione del calciatore Dughetti Giorgio classe '91.
La societa' reclamata ritiene, tuttavia, di non essere incorsa in alcuna
violazione della disposizione per effetto della precedente espulsione del
calciatore Bracci Mirko classe '96, avvenuta al minuto 2 del II tempo e
quindi precedentemente alle sostituzioni, che avrebbe fatto scattare
l'eccezione alla violazione della disposizione per il caso dell'espulsione
dal campo di un calciatore tra quelli in quota.
L'interpretazione, sebbene ampiamente motivata nelle controdeduzioni
inviate, ad avviso di questo G.S.T. non e' condivisibile poiché la
disposizione in oggetto si limita ad obbligare le societa' a schierare, sin
dall'inizio e per tutta la durata della gara, almeno 2 calciatori classe 95
e 1 classe 96.
I casi di esclusione della violazione sono eccezionali e sono volti a non
sanzionare quelle societa' che si vedono espulsi dal campo uno o più
calciatori in quota ovvero questi si infortunino senza possibilità di
essere sostituiti per aver gia' effettuato tutti i cambi consentiti, e che
per effetto dell'abbandono del campo da parte del giocatore, espulso o
infortunato, altrimenti subirebbero automaticamente la sanzione della
perdita della gara senza responsabilità alcuna, non avendo compiuto alcuna
scelta tecnica.
Nel caso in oggetto, invece, la societa' reclamata una volta vistosi
espulso dal campo il calciatore Bracci Mirko classe 96 aveva ancora
schierati sul terreno di gioco 2 calciatori classe 95 e un calciatore
classe 96 e pertanto in quel frangente non vi era alcuna violazione della
disposizione e, di conseguenza, la possibilita' di invocare e ricorrere
alla clausola di esclusione della violazione, cioe' quella relativa
all'espulsione dal campo. In buona sostanza, non essendoci stata al momento
dell'espulsione del calciatore la violazione della disposizione riguardante
i limiti di età non si poteva ancora invocare la clausola di esclusione.
La violazione e', invece, intervenuta in un momento successivo e
precisamente al minuto 8 del II tempo allorquando, per scelta tecnica o
infortunio qui non rileva, e' stato sostituito il calciatore Lamberti
Alessio senza che al suo posto sia stato fatto entrare un altro calciatore
classe 96 o inferiore. E' in quel momento, cioe' quando si e' verificata la
violazione della disposizione, che il G.S.T. deve giudicare se potesse
essere utilmente invocata la clausola di eccezione ma quella violazione non
si è verificata a causa di una seconda espulsione dal campo ne' per causa
di un infortunio senza possibilita' di sostituire il calciatore, bensi' per
una scelta puramente tecnica.
Sul punto e' illuminante il richiamo alla decisione della C.A.F. (Gara
Campionato Eccellenza Stella Jonica Taras / Toma C.R. Puglia in Com. Uff.
n. 22/C del 14.02.2002), decisione peraltro gia' citata in senso conforme
da questo G.S.T. (Reclamo gara Pitigliano - Manciano del 2.10.2011 C.R.
Toscana C.U. 21 del 20.10.2011)
Non e', viceversa, condivisa da questo G.S.T. la motivazione della
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria richiamata dalla C.U. N. 44 del 19/02/2015 - pag. 1913
società reclamata e che rappresenta una pronuncia isolata rispetto
all'indirizzo giurisprudenziale prevalente e ben piu' consolidato, proprio
perche' la Commissione ha ritenuto che l'obbligo della societa' fosse
limitato a schierare sin dall'inizio della gara 3 elementi in quota e che
anche se ne erano stati schierati 4, l'evento espulsione avesse attivato
immediatamente la clausola di salvaguardia. Questo G.S.T. ritiene invece
che la clausola di salvaguardia, se ne ricorrono i presupposti, debba
trovare applicazione unicamente nel momento in cui si concretizza la
violazione dell'obbligo e non anche precedentemente.
Ecco che ogni altro motivo di lagnanza e' assorbito dall'attenta analisi
dei fatti storici e degli elementi normativi esistenti. Peraltro, non
sfugge a questo G.S.T. che evidentemente l'applicazione della disposizione
possa creare una disomogeneità di effetti e di conseguenze puramente
tecniche, a seconda dello sviluppo temporale di determinati episodi nel
corso della gara, che pero' esulano dalle competenze funzionali di questo
G.S.T., che e' chiamato ad applicare le disposizioni vigenti, ma che
potranno essere oggetto di valutazione da parte degli organi direttivi per
le stagioni future.
In ogni caso la disposizione - cosi' come emanata per la stagione corrente
- consente a priori alle societa' ed agli allenatori di poter valutare
attentamente tutte le opzioni tecniche circa l'impiego di calciatori in
quota e la loro possibile sostituzione nel corso della gara.
Tutto cio' premesso,
P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, accoglie il reclamo proposto
dalla SSD Atletico Piombino arl avverso la regolarita' della gara Forcoli
1921 Valdera A.S.D. - SSD Atletico Piombino arl disponendo la sanzione
sportiva della perdita della gara per 0-3 alla societa' Forcoli 1921
Valdera A.S.D., per non avere impiegato nel corso della gara e precisamente
dal minuto 8 al minuto 30 del II tempo, almeno un calciatore classe '96 o
inferiore e cio' in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana per le gare ufficiali
del campionato Eccellenza per la stagione 2014/2015. Dispone non
addebitarsi la relativa tassa.


Commento inserito da rbelli