GARE DEL 21/3/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA CASELLINA - GIOVANI CALCIO VINCI DEL 21.3.15 (NON DISPUTATA)
L'Arbitro della gara in epigrafe riferisce nel proprio rapporto che la
gara in oggetto non è stata disputata in quanto, all'ora dell'inizio
della stessa la squadra della Società Giovani Calcio Vinci non si è
presentata in campo e ciò anche trascorso il tempo di attesa.
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali, preso atto
di quanto dichiarato dall'Arbitro, tenuto conto che la Società Giovani
Calcio Vinci non ha fatto pervenire al medesimo le cause di forza mag-
C.U. n.39- pag.1186
giore, visto il disposto della regola 3, punto 1 del Regolamento Gioco
Calcio e dell'art. 12, punto 1 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla Società Giovani Calcio Vinci la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di
un punto in classifica nonchè l'ammenda di Euro 25,00 quale prima ri-
nuncia.
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