• COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
  • 08/09/2019 15:30:00
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  • MONTELUPO
  • 2 - 0 08/09/2019 15:30:00
  • ISOLOTTO

Commento





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
7.-RECLAMO DELL'A.S.D. MALMANTILE AVVERSO REGOLARITA' GARA MONTELUPO/MALMANTILE DEL 9.09.2018 (0-0).
L'A.S.D. Malmantile presenta reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, in merito alla
gara Montelupo/Malmantile, della Coppa Toscana di 1^ Categoria, disputata il 9.09.2018 e terminata con il risultato di 0-0. La
reclamante deducec he la societa' avversaria ha fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Giannelli Francesco, in
posizione irregolare, perche' squalificato per una giornata nella Coppa Toscana edizione 2017/2018.
Di conseguenza, il Giannelli avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nella prima giornata della Coppa Toscana di 1^ Categoria
di questa stagione sportiva. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 C.G.S. chiede, quindi, la sanzione della perdita della gara, per l'U.S.C.
Montelupo.
Il reclamo e' fondato e puo' essere accolto. L'art. 22 comma 3 C.G.S.
prevede che 'il calciatore colpito da squalifica, per una o piu' giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra nella quale militava, quando e' avvenuta l'infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma
6 '.
Quest'ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all'art. 19, comma 11.1 , per il quale, le sanzioni della
squalifica, per una o piu' giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni,
organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.

Nel caso in esame, il Giannelli, come osservato, correttamente, dall'A.S.D. Malmantile non poteva partecipare alla Coppa Toscana
di 1^Categoria, restando a suo carico l'obbligo di scontare la pena nella prima gara della attuale competizione disputata dal sodalizio
di appartenenza. Dispone non addebitarsi la tassa.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Malmantile di Malmantile (Firenze) ed inligge:
all'U.S.C. Montelupo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa
nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Giannelli Francesco UNA ulteriore giornata di squalifica; al
Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Vettori Antonio l'inibizione sino al 3.10.2018. Dispone non addebitarsi la tassa.


Commento di : ciro