• Coppa Toscana 2 categoria.
  • 08/09/2024 15.30.00
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  • PISTOIA NORD
  • 3 - 0 08/09/2024 15.30.00
  • OLIMPIA QUARRATA

Commento




6.- RECLAMO DEL G.S. PISTOIA NORD AVVERSO REGOLARITA' GARA PISTOIA NORD/OLIMPIA QUARRATA DELL'8.09.2024
(0-1).
Avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe il G.S. Pistoia Nord ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Niccolai Lodovico, in posizione irregolare in quanto squalificato nella scorsa stagione sportiva per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 22 del 5.10.2023 del Comitato Regionale Toscana.
La medesima reclamante conclude chiedendo l'aggiudicazione della gara a proprio favore. Premesso ciò, il Giudice Sportivo, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell'assunto della reclamante, in quanto il calciatore Niccolai Lodovico risulta essere stato effettivamente squalificato nella scorsa stagione sportiva per una gara per recidività in ammonizione comminatagli nell'ultima gara di Coppa e quindi con conseguente squalifica automatica, confermata da questo Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 22 e senza averla ancora scontata alla data dell'incontro in esame
P.Q.M.
Ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perché squalificato; visti gli artt. 10, commi 1 e 6 lett. a), e 21, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, accoglie il reclamo come sopra proposto dal G.S. Pistoia Nord di Pistoia per l'effetto infliggendo alla società Olimpia Quarrata la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata nonché l'ammenda di euro 200,00 (Duecento/00) escludendola dal proseguo della manifestazione. Commina altresì al sig. Lamberti Giovanni, nell'occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell'inibizione sino al 22.09.2024 ed al calciatore Niccolai Lodovico la sanzione della squalifica per un'ulteriore giornata di gara. Dispone il non addebito della relativa tassa.

Commento di : ciro