• JunioresA
  • 09/11/2024 15.00.00
  • ARGENTARIO
  • 0 - 3 09/11/2024 15.00.00
  • CASTIGLIONESE

Commento






GARE DEL 9/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/11/2024 ARGENTARIO - CASTIGLIONESE
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 22 del 20.11.24; Verificate le formalità preliminari in merito alla
trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co.
1 e 2, C.G.S.; La società Castiglionese propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale Comitato
provinciale Toscana in relazione alla gara Argentario/Castiglionese, disputata il 9 novembre 2024 per il
campionato Juniores provinciali, deducendo che la S.S.D Argentario aveva fatto partecipare a detta gara il
calciatore Giovani Alessio inposizione irregolare di età per il campionato sopracitata e chiedendo,quindi, che
alla predetta società venga inflitta la punizione sportivadella perdita della gara.
Il Giudice Sportivo Territoriale, accertata attraverso l'Ufficio Tesseramento la posizione del calciatore Giovani
Alessio, dalla stessasi evince come lo stesso sia nato il 11.12.2009; orbene, non avendo ancora compiuto il
15º anno di età alla data della gara in epigrafe, il calciatore suddetto non poteva prendere parte alla partita
del campionato Juniores provinciali, come del resto recita il C.U. n. 1 della Stagione 2024/2025: 'Alle gare
del Campionato provinciale 'Juniores - Under 19' possono partecipare i calciatori nati dal 1º Gennaio 2006
in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15ºanno di eta''.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Castiglionese e irroga alla S.S.D. Argentario, ai sensi
dell'art. 10, comma sesto letta), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3,. Inibisce sino al 12/12/2024 il Dirigente Acc. Uff. Sig. D'Arrigo Antonino e dipone
l'ammenda di € 150,,00 (centocinquanta/00). Dispone non addebitarsi latassa di reclamo

Commento di : ciro