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  • A.C.D. ROSELLE
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  • SCARLINO

Commento




GARE DEL 19/10/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 19/10/2024 ROSELLE - SCARLINO CALCIO 2020
L'arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al 15º minuto del secondo tempo non essendo più nelle condizioni fisiche e psicologiche per continuare a dirigerlo a causa di gravi atti di violenza subiti dal D.G. stesso ad opera di un giocatore della squadra ospitata (A.s.d. Scarlino calcio 2020)
Tutto cio' premesso , il Giudice Sportivo Territoriale rilevato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole di Giuoco, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l'incontro, essendosi verificate gravi interferenze e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 10, 1º comma del C.G.S.; ritenuto che la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica e psicologica di portarlo a termine,
a seguito delle conseguenze dell'aggressione subita da parte di un giocatore della società ospitata,
impedendo giocoforza il regolare svolgimento della gara; rilevato infine che, a norma dell'art. 6 , 2º comma del C.G.S., l'A.S.D. Scarlino Calcio risponde, a titolo di responsabilità disciplinare, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente anche l'applicazione della norma prevista dal comma7 dell' art. 35 del C.G.S.
, destinata al recupero delle spese arbitrali e finalizzata alla prevenzione e contrasto degli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. delibera di infliggere all'A.S.D. Scarlino Calcio 2020, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, ferme restando le sanzioni applicate nei confronti dei calciatori, contenute e pubblicate nel comunicato ufficiale n. 18 del 23.10.2024.
Pone l'obbligo alla società A.S.D. Scarlino Calcio, di risarcire i danni cagionati all'Ufficiale di gara se richiesti e documentati.


Commento di : ciro