VICIOMAGGIO: Poponcini, Rossi, Bega, Salvi, Iscaro, Minatti, Gallastroni, Artini, Rotelli, Salvadori, Pernici. A disp.: Castellucci, Nocciolini A., Morelli, Masini, Paci, Bighellini, Fei, Saputo, Billi. All.: Violetti Alessandro
ALBERORO: Benigni, Fierli, Polvani, Chiasserini, Bindi M., Bicchi, Volpi, Marzi, Bennati, Jaupaj, Bastianelli. A disp.: Calamati, Cinini, Cacioli, Sobhy, Galantini, Panaro, Scatizzi, Mattesini, Biondi. All.: Franchi Riccardo
ARBITRO: Matteo Martini di Arezzo
GARE DEL 6/10/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
19.-RECLAMO DELL'A.S.D. VICIOMAGGIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VICIOMAGGIO/ALBERORO DEL
6.10.2024 (0-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 28 del 10.10.2024; - il Giudice Sportivo, - letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Viciomaggio avverso la regolarità ed esito della gara sostenendo che alla gara in oggetto aveva preso parte con lasocietà Alberoro il calciatore MARZI Nicola nato il 28.02.1992 che risultava in posizione irregolare di tesseramento. Verificata la
tempestività e ritualità del ricorso. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S..
Tenuto conto delle successive memorie difensive della società controparte, fatte pervenire nei termini prescritti e con le quali sicontestano le ragioni del ricorso e le conclusioni proposte dalla Soc.Viciomaggio. Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che Il reclamo debba essere accolto. Rilevato infatti come, facendo seguito a specifica richiesta del 10.10.2024, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. ha comunicato dettagliatamente in data 16.10.2024 come il calciatore MARZI Nicola abbia ottenuto il visto di esecutività di tesseramento a favore della società Alberoro solo in data 8.10.2024; - ritenuto che l'irregolare
partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 10/6/a del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera - di infliggere alla società Alberoro la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 a 3 a favore della società Viciomaggio nonché l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00); - di infliggere al calciatore MARZI Nicola
(Alberoro) la squalifica per una gara effettiva di Campionato e l'inibizione temporanea a tutto il 3 novembre 2024 al Dirigente accompagnatore ufficiale signor RIMI Corrado (Alberoro). Ordina non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
Commento di : ciro