GARE DEL 4/ 1/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: G.S.D. POGGIO A CAIANO/C.G.C. CAPEZZANO PIANORE DEL 4 GENNAIO 2025 (sospesa al 22° del 2° tempo sul risultato di 1-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva:
-che la gara è stata sospesa avendo la società Capezzano Pianore rinunciato al proseguimento della stessa;
-che al 22° del secondo tempo dell'incontro menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Sannino Edoardo Benito costringeva all' interruzione del giuoco per consentire l'intervento del personale sanitario e di una ambulanza;
-che tale incidente aveva profondamente scosso i componenti la squadra ospitata inducendo il dirigente accompagnatore ufficiale a sottoscrivere un documento nel quale i calciatori e lo staff ritenevano emotivamente la partita conclusa nonostante che la squadra avversaria avesse manifestato la disponibilità a proseguire la gara appena terminate le necessarie operazioni di soccorso.
Tutto ciò premesso, il G.S.T. , dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore infortunato, ricorda che una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive - ivi compreso l'art. 53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate.
E' pur vero che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l'umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal senso deve essere interpretato l'art. 53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni.
Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l'incontro. Anzi bisogna rilevare come l'infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe nemmeno possibile adottare l'eventuale applicazione dell'art. 10 co. 5 lett. c) del C.G.S. sempre che, come già detto, non sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva consentito di continuare a dirigere la gara con la dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio (art. 64 co. 2 N.O.I.F.).
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l'art. 53 nn. 1 - 2 e 7 N.O.I.F. infligge al C.G.C. Capezzano Pianore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonchè l'ammenda di 100 Euro quale prima rinuncia.
Commento di : ciro