• Giovanissimi BA
  • 11/11/2023 16:30.00
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  • SAN VITALE CANDIA
  • 3 - 0 11/11/2023 16:30.00
  • RICORTOLA

Commento




GARE DEL 11/11/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gara SAN VITALE CANDIA / RICORTOLA 1972 11.11.2023 (sospesa al 11º del II tempo sul risultato di 0 - 2)
Il Giudice Sportivo Territoriale dalla lettura degli atti ufficiali, del supplemento di rapporto e rilevato che il D.G. ha sospeso all'11º del II
tempo la gara in epigrafe, in quanto lo stesso aveva subito un grave tentativo di aggressione e offese da parte di un tesserato della
società RICORTOLA 1972 e che nel contempo era stato fatto oggetto di offese reiterate da parte di tifosi della stessa società.
Questo Giudice Sportivo ritiene che tali circostanze, complessivamente valutate, siano sufficienti a legittimare la sospensione definitiva
della gara a norma dell'art. 64 delle N.O.I.F..
Rilevato altresì che vi è una responsabilità oggettiva a carico della società RICORTOLA 1972 per la sospensione della gara.
Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale infligge alla società A.S.D. RICORTOLA 1972 (Massa Carrara) la punizione sportiva
della perdita della gara per 0 - 3 a norma dell'art. 10 del C.G.S., fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di Società,
tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U..
AMMENDA
Euro 300,00 RICORTOLA 1972
Propri sostenitori per tutta la gara offendevano il D.G., inoltre propri tesserati non identificati accerchiavano l'arbitro facendogli pressioni
protestando in maniera polemica affinché non sospendesse la gara e taluni lo offendevano reiteratamente anche mentre il D.G. si
allontanava dall'impianto.
Sanzione aggravata per il completo disinteresse da parte dei propri dirigenti i quali hanno disatteso la norma dell'art. 65 delle NOIF
che impone che anche la società ospitata ha il dovere di proteggere gli ufficiali di gara.
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/11/2025
LAROCCA ANTONIO (RICORTOLA 1972)
Per essere entrato in campo per prestare soccorso ad un proprio giocatore ma, anziché soccorrerlo si rivolgeva al D.G. con
atteggiamento irriguardoso ed offensivo; alla notifica dell'espulsione afferrava il polso del D.G. strattonandolo e causando lieve dolore.
Lo stesso Larocca poi si allontanava di qualche passo per poi ripresentarsi al cospetto del D.G. reiterando le offese e con
atteggiamento minaccioso; nonostante l'intervento di un dirigente della squadra avversaria, Larocca afferrava nuovamente il braccio
dell'arbitro costringendolo a divincolarsi e procurando un superficiale graffio ad un dito (con fuoriuscita di sangue) causando altresì
dolore di lieve intensità.
Tale condotta - contraddistinta da eventi reiterati, diretti, fisici ed aventi portata tale da ledere non solo la figura del D.G. ma altresì
l'equilibrio psico-fisico della persona - ha fatto sì che il D.G. fosse costretto a sospendere la gara non essendo più in condizione di
arbitrare.
Nel recinto spogliatoi, il medesimo La Rocca, inoltre, persisteva nella condotta offensiva e minatoria verso l'arbitro.
La sanzione viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio
Federale per prevenire e contrastare tali episodi.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 2/2024
MARCONI PAOLO (RICORTOLA 1972)
Assieme ad alcuni propri giocatori, non identificati, accerchiava il D.G. protestando in maniera polemica facendo pressione affinché lo
stesso non sospendesse la gara, tale comportamento ritardava il rientro dell'arbitro nel proprio spogliatoio.
Sanzione aggravata dal ruolo rivestito (allenatore) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale
e dell'allenatore in particolare un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo.

Commento di : ciro