DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/11/2023 MASSA VALPIANA - ATLETICO GROSSETO 2015
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 29/11/2023; -all'esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 3 l'A.S.D. Massa Valpiana ha proposto rituale reclamo adducendo che,
nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cissè Mohamed, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risulta dal C.U. n. 22 del 15/11/2023 del Comitato Regionale Toscana. La medesima reclamante conclude chiedendo l'aggiudicazione della gara a proprio favore.
Premesso ciò, il Giudice Sportivo, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell'assunto della reclamante, in quanto il calciatore Cissè Mohamed, alla data dell'incontro in esame, essendo stato lo stesso indicato in distinta, ed avendo partecipato, alla gara di campionato Massa Valpiana - Atletico Grosseto 2015 senza aver scontato la squalifica.
Ciò in riferimento al fatto che la partita in oggetto (Massa Valpiana-Atletico Grosseto) era la prima gara utile nella quale il calciatore Cissè Mohamed avrebbe dovuto scontare la squalifica.
A nulla vale la giornata di campionato precedente in quanto l Atletico Grosseto 2015 aveva il turno di riposo e pertanto come normativamente disposto dall art. 21 comma 4 del C.G.S. gara non valida agli effetti della classifica (Art.21-comma 4: Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0o 6-0 ai sensi dell art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva) P.Q.M.
Ritenuto pertanto che il calciatore Cissè Mohamed ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perché squalificato; visti gli artt. 10, commi 1 e 6 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Massa Valpiana e, per l'effetto infligge all Atletico Grosseto 2015 la
sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0, nonché l'ammendadi euro 100,00 (cento/00).
Commina altresì al sig. Lenzini Claudio, nell'occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell'inibizione sino al 12/01/2024 ed al calciatore Cissè Mohamed la sanzione della squalifica per un'ulteriore giornata di gara.
Dispone il non addebito della relativa tassa.
Commento di : ciro