LIVORNO9: Pini, Antonelli, Giovannetti, Piazzoli, Migli, Fantoni, Bracaloni, Tonini, Banti, Socci, Bottoni. A disp.: , Biagini, Frau, Fulli Cecere, Razzauti, Minissi, Penco, Porcu, Giannasi. All.: Ramacciotti David
PALAZZI: Milano, Spagnoli, Agostini, Funaioli, Bertini, Castaldo, Errico, Bocelli, Di Martnio, Benfatto, Ndrevataj. A disp.: Valenti, Rosato, Monticelli, Bacci, Ferrara, Del Ghianda, Del Moro, . All.: Verani Massimo
ARBITRO: Tommaso Guarguaglini di Livorno
Il giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 2.11.2022;
letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Palazzi Calcio relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha
chiesto di irrogarsi alla Società C.S. Livorno 9 la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo
l'assunto della reclamante, la società avrebbe effettuato n. 7 sostituzioni anziché le 5 previste; rilevato che il
ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla contro parte, come da
attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo
Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla
giustizia sportiva; preso atto che C.S.
Livorno 9 non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti
ufficiali dai quali risulta che la Società C.S. Livorno 9 ha effettivamente eseguito n. 7 sostituzioni durante lo
svolgimento della gara; considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in
ordine alla sostituzione dei calciatori previsto dal Comunicato Ufficiale N.1
della stagione Sportiva 2022/2023 della LND a pag. 49 al punto 23; delibera di accogliere il ricorso e infliggere
alla Società C.S. Livorno 9 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; non
addebitare alla società reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva
Commento di : ciro