• Seconda CategoriaG
  • 19/02/2023 15.00.00
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  • Sporting Seano
  • 0 - 3 19/02/2023 15.00.00
  • Sesto 2010

Commento




- RECLAMO DEL SESTO CALCIO 2010 AVVERSO REGOLARITA ED ESITO GARA SPORTING SEANO 1948/SESTO
CALCIO 2010 DEL 19.02.2023 (2-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023; -il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla
società Sesto Calcio 2010, con il quale la medesima società chiede l applicazione, ai danni della società Sporting Seano 1948, della
punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore IERI Emanuele che non
aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore IERI Emanuele è stato squalificato per una gara effettiva per
recidività in ammonizione (V infrazione) con Comunicato Ufficiale n.59 del 16.02.2023, squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto
scontare nella prima gara utile della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe; visto l art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.,
DECIDE
1. di infliggere alla società Sporting Seano 1948 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 350,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore GONNELLI Leonardo (Sporting Seano 1948) fino al 26.03.2023;
4. di squalificare il calciatore IERI Emanuele per un ulteriore gara effettiva.
5. Ordina non addebitarsi la tassa.

Commento di : ciro