• Seconda CategoriaG
  • 09/10/2022 15.30.00
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  • Sesto 2010
  • 0 - 3 09/10/2022 15.30.00
  • Colonnata 1965

Commento




GARE DEL 9/10/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. SESTO CALCIO/A.C.D. COLONNATA DEL 9 OTTOBRE 2022 (sospesa al 12' del s.t. sul risultato di 1-2).
L'arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al 12' minuto del secondo tempo
non essendo più nelle condizioni psicologiche per continuare a dirigerlo a causa di gravi atti di violenta contestazione subiti da parte
di alcuni calciatori della squadra ospitante.
Tutto cio' premesso , il Giudice Sportivo Territoriale rilevato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole di
Giuoco, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l'incontro, essendosi verificate gravi
interferenze e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; rilevato altresì che spetta agli Organi
di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara,
ai sensi dell'art. 10, 1' comma del C.G.S.; ritenuto che la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appare
pienamente giustificata, stante la sua impossibilità psicologica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze dell'aggressione
subita da parte dei tesserati della società ospitante, i quali impedivano pertanto il regolare svolgimento della gara; rilevato infine che,
a norma dell'art. 6 , 2' comma del C.G.S., l'A.S.D. Sesto Calcio risponde, a titolo di responsabilità disciplinare , della condotta dei
propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente anche l'applicazione della norma prevista dal comma 7 dell' art. 35 del C.G.S. ,
destinata al recupero delle spese arbitrali e finalizzata alla prevenzione e contrasto degli episodi di condotte violente nei confronti degli
ufficiali di gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. delibera di infliggere all'A.S.D. Sesto Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) la sanzione sportiva della perdita della perdita della
gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00), ferme restando le sanzioni applicate nei confronti dei
calciatori Paladini Vittorio, Jacob Rohan e Orsini Gioele contenute e pubblicate in separata ma contestuale parte del presente
comunicato ufficiale. Pone l'obbligo alla società A.S.D. Sesto Calcio, di risarcire i danni cagionati all'Ufficiale di gara se richiesti e
documentati.


Commento di : ciro