GARE DEL 19/ 3/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
34.-RECLAMO DELL'U.S. CHIESINA UZZANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA PRATONORD/CHIESINA UZZANESE DEL
19.03.2023 (3-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 69 del 23.03.2023; -con ricorso del 20.03.2023, di seguito a rituale preannuncio, la
società Chiesina Uzzanese chiede comminarsi alla società Prato Nord la sanzione della perdita della gara Prato Nord/Chiesina
Uzzanese del 19.03.2023 con il punteggio di 0 a 3 a proprio favore, ex art. 10, 6º comma, C.G.S., per avere quest'ultima schierato il
calciatore Giuseppe Miele, nonostante che lo stesso risultasse ancora squalificato.
Inoltra memoria la Pol. Prato Nord sostenendo altresì come il calciatore Miele avesse regolarmente scontato la squalifica inflittagli.
Prima ancora di esaminare il merito dell'impugnazione, è opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale.
1). Il 26.02.2023 si disputava la gara Prato Nord - Chiesanuova (con la partecipazione del calciatore Giuseppe Miele), sospesa al 20º
minuto del primo tempo per impraticabilità del campo.
2). Con Com. Uff. n. 62 del 2.03.2023 veniva disposta la prosecuzione della gara (Girone F - 7^ giornata di ritorno) per il giorno
8.03.2023.
3). Il calciatore Giuseppe Miele, espulso dal campo nella gara del 5.03.2023, veniva squalificato per due gare con Com. Uff. n. 65 del
9.03.2022.
4). L'8.03.2023 si disputava la prosecuzione della gara Prato Nord - Chiesanuova, alla quale non prendeva parte il calciatore Giuseppe
Miele.
5). Il calciatore medesimo scontava la prima delle due giornate di squalifica non prendendo parte alla gara disputata il 12.03.2023
dalla propria squadra con la società Atletico Casini Spedalino.
6). Il 19.03.2023 si disputava la gara Prato Nord/Chiesina Uzzanese, valevole per la 10^ giornata di ritorno del Campionato di 2^
Categoria- girone F, alla quale prendeva parte il calciatore Giuseppe Miele con ancora la squalifica in essere.
Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Difatti l'odierna reclamante ha fornito una corretta interpretazione della
normativa regolamentare e di settore. E' agevole osservare, così come peraltro espressamente rilevabile dal Com. Uff. n. 62 del
2.03.2023, che la gara Prato Nord - Chiesanuova valevole per la 7^ giornata del girone di ritorno del Campionato di 2^ Categoria
2022/2023, si è svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con unico rilievo sul piano degli
effetti sportivi. Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) dell'8.03.2023 abbia rappresentato una mera
prosecuzione della stessa gara del 26.02.2023, risulta pienamente confermate da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni
contenute nel comma 4 lett. iv) dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., laddove si prevede in ordine alla prosecuzione delle gare
interrotte:' che possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata
successivamente alla partita interrotta.' In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la
condizione giuridico-sportiva in essere alla data della gara sospesa: ed a quella data il calciatore Giuseppe Miele era stato
legittimamente schierato, così come poteva esserlo in occasione della prosecuzione. Peraltro, a dimostrazione delle aberranti
conseguenze cui porterebbe una diversa interpretazione che se, in ipotesi, la disputa della gara in prosecuzione fosse limitata a soli
pochi minuti di gioco (laddove la prima gara fosse stata quasi interamente disputata), un calciatore potrebbe ugualmente e
legittimamente scontare un intero turno di squalifica nel più totale dispregio del principio di effettività della sanzione medesima, oltre
che delle disposizioni di cui all'art. 21 C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Chiesina Uzzanese di Chiesina Uzzanese (Pistoia) ed
infligge all' A.S.D. Prato Nord la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di Euro 350,00
(Trecentocinquanta/00), al dirigente accompagnatore Sig. Brigandi Angelo l'inibizione sino al 23.04.2023 e al calciatore Miele
Giuseppe UNA ulteriore giornata di squalifica. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Commento di : ciro