• Seconda CategoriaC
  • 25/09/2022 15.30.00
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  • Ribolla
  • 3 - 0 25/09/2022 15.30.00
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Commento




7.- RECLAMO DELL'A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA RIBOLLA/VADA DEL 25.09.2022
(sospesa al 36' del p.t. sul risultato di 0-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 29/09/2022; letto il
reclamo fatto pervenire dalla società Ribolla con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva
della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Ficcanterri Matteo, nato il 17.05.1994,
non avente titolo in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizioni in merito alla gara Vada - Ribolla del
29.05.2022 (s.s. 2021/2022); rilevato che con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 94 dell' 1.06.2022 il giocatore
Ficcanterri Matteo, nato il 17.05.1994, tesserato con la società Vada veniva squalificato per una gara per recidività in
ammonizioni a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Vada- Ribolla del 29.05.2022; che la materia
avente come oggetto 'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici' è disciplinato dall'art. 21 del C.G.S.
e che a norma del detto articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra
nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che, tuttavia, le squalifiche che
non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate,
anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive e qualora il calciatore abbia cambiato la società o la
categoria di appartenenza la squalifica viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria di appartenenza; ritenuto, pertanto, che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro
negli atti ufficiali in quanto il giocatore Ficcanterri Matteo non aveva titolo a scendere in campo per la disputa della gara in
narrativa, ancorché sospesa al 36' del p.t. per impraticabilità del campo ma inquinata irrimediabilmente dalla presenza
di un calciatore squalificato, non avendo lo stesso scontato la giornata di squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo
Territoriale nella stagione sportiva 2021/2022 con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 94 dell' 1.06.2022 e mai
scontata in quanto lo stesso ha partecipato indebitamente anche alla precedente gara di Campionato Vada-Audace Isola
d'Elba del 18.09.2022;visti gli artt. 9 e 10 del C.G.S.;
delibera
1)infliggere alla società Vada la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché Euro 350,00
(Trecentocinquanta/00) di ammenda; 2)squalificare per UNA ulteriore giornata effettiva di gara il giocatore Ficcanterri
Matteo SCSD Vada; inibire il Dirigente Accompagnatore Castellano Alessandro della società Vada, in quanto firmatario
della distinta di gara, fino al 30.10.2022 per aver consentito la partecipazione alla gara di giocatore non avente titolo; 4)
non addebitare sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; 5) trasmettere gli atti alla
Procura Federale per quanto di competenza.


Commento di : ciro