• Giovanissimi.
  • 27/02/2022 10.30.00
  • Vione
  • 0 - 3 27/02/2022 10.30.00
  • Grignano
    Osundu
    Frasconi
    Vannoni

Commento


RETI: Osundu, Frasconi, Vannoni



GARE DEL 27/ 2/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 27/ 2/2022 GIOVANISSIMI VIONE CALCIO - GRIGNANO ASD
Il GST esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe e rilevato che: il D.G. giunto sul terreno di gioco prima
dell'inizio della gara constatava nelle aree delle due porte e per tutta la superficie delle stesse la presenza di
ghiaia, tutto ciò premesso rappresentando un pericolo per l'incolumità dei giocatori la Società ospitante non
aveva provveduto entro i termini dell'orario di inizio gara alla risoluzione del problema per cui il DG non ha
dato inizio all'incontro. Pertanto occorre preliminarmente rilevare che le società ospitanti sono responsabili
del regolare allestimento del campo di gioco ed è principio di diritto che in presenza di situazioni comunque
connesse ad irregolarità del terreno di gioco il DG debba invitare la soc. ospitante ad eliminare
l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile a sua discrezione con la possibilità di portare a
compimento l'incontro. Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva ogni società è responsabile della
gestione e della praticabilità del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprietà vantati da terzi.
Alla luce di ciò, non avendo la soc. ospitante eliminato l'inconveniente entro il termine minimo di attesa, la
responsabilità della mancata effettuazione della gara deve ricadere inevitabilmente sulla medesima società e
ciò a prescindere, in conformità alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al titolo dal
quale derivi la disponibilità del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del
comportamento della società se dovuto e volontarietà ovvero si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopracitate il GST procedendo d'ufficio in base all'art.10
comma 1 del CGS, sulla base dei documenti ufficiali, ritiene l'ASD Giovanissimi Vione Calcio responsabile
della mancata effettuazione della gara, per la mancata conformità del terreno di gioco che rappresentava
pericolo per i giocatori,
APPLICA per alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Commento di : ciro