GARE DEL 14/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
18.- RECLAMO DELL'A.S.D. REAL PERETOLA AVVERSO REGOLARITA' GARA
VIRTUSCOMEANA/REAL PERETOLA DEL 14.11.2021 (sospesa al 38ºdel s.t. sul risultato di 3-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 35 del 18.11.2021;
-con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato in data 17.11.2021la società A.S.D. Real Peretola contesta il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'Arbitro atteso che nella circostanza non erano stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori di ambedue le squadre.
In via preliminare occorre rilevare che il reclamo viene ritenuto da questo Giudice inammissibile per genericità e precarietà del petitum.
La società contesta l'operato arbitrale non unendo alcuna specifica e formale richiesta in ordine al
provvedimento che vorrebbe ottenere con la proposizione del gravame, se non quella generica di invitare questo Giudice a 'voler esaminare il caso e di prendere le opportune decisioni di conseguenza '.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Real Peretola di Firenze, dispone l'addebito della tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali rileva che il Direttore di gara ha ritenuto di dover interrompere definitivamente la gara al 38º del s.t. in quanto ' le circostanze parevano pregiudizievoli per la sua incolumità e quella dei calciatori '. Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice che la sospensione della gara, prevista dall'art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema, cui l'arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l'incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara. Tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata solo allorché essa sia insostituibile in quanto il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure disciplinari atte a riportare l'ordine in campo (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.).
Nella specie da un lato la situazione non appariva così grave da rendere necessario il provvedimento
adottato e, dall'altro, non risulta che l'arbitro abbia tentato di ristabilire l'ordine con le misure di cui sopra si è detto, di tal che l'interruzione dell'incontro - come risulta chiaramente dall'allegato al rapporto e senza che sia necessario alcun incombente istruttorio - deve ritenersi ingiustificata. Ritiene infatti questo Giudice che la situazione di pericolo non sorretta da elementi oggettivi, sia stata sopravvalutata, verosimilmente per fattori soggettivi e prudenziali, e che con molta probabilità l'ordine in campo si sarebbe potuto ripristinare con l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Cio' detto, conseguentemente deve essere disposta la ripetizione della gara, ai sensi dell'art. 10 n. 5 lett. c) del C.G.S. dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti di rito.
Inibisce a svolgere ogni attività fino al 12.12.2021 il Signor FERRARI Sandro (Virtus Comeana) per mancata assistenza al D.G..
Commento di : ciro