• CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE
  • 21/10/2018 10:45:00
  • Crea pdf Crea pdf
  • SPORTING ARNO
  • 0 - 3 21/10/2018 10:45:00
  • MALISETI TOBBIANESE
    _
    _
    _

Commento


SPORTING ARNO: Lo Vasco, Sardelli, Di Falco, Marranci, Ferrmaca, Merlini, Palillo, Pacini Gaeta, Fabiani, Thioune, Sorrentino. A disp.: Poggiolini, Fabbri, Nencioni, Lucchesi, Bruni T., Vacirca, Poggiolini, Berti, Manzatu. All.: De Fazio Mario
MALISETI TOBBIANESE: Rauseo, Shpati, Coppini, Maino, Landini, Sensi, Comanducci, Becucci, Iyamu, Fanella, Corsini. A disp.: Del Panta, Morini, Barguig, Mounir, Magelli, Jubaj Paolo, Ferri Alberto, De Luca. All.:
ARBITRO: FANTONI VENANZIO di Valdarno
RETI: _, _, _


RECLAMO DELL'A.S.D. MALISETI TOBBIANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SPORTING
ARNO/MALISETI TOBBIANESE DEL 21.10.2018 (5-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 27 del 25.10.2018; -all'esito della gara del Campionato Regionale Under 15 Giovanissimi, Sporting Arno/Maliseti Tobbianese, disputata a Badia a Settimo (Firenze) il 21 ottobre 2018 e terminata con il punteggio di 5-1, la Societa' ospitata si rivolge, in termini, a questo Giudice Sportivo Territoriale denunciandone l'irregolarita' e chiedendo una diversa soluzione positiva in sede disciplinare. In particolare, l'A.S.D. Maliseti Tobbianese addebita al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell'incontro otto sostituzioni anziche' le sette consentite dalla normativa in vigore.
La doglianza ha pregio e pertanto il reclamo puo' essere accolto. Le sostituzioni, effettuate dallo Sporting Arno in spreto alla norma di cui all'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. ed al punto 8.3 delle disposizioni contenute sul Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e e' vizio
invalidante la gara che va qualificato non in relazione alla previsione contemplata al n. 1 dell'art. 17 C.G.S., bensi' con riferimento all'ipotesi enunciata al successivo punto 5. Ora, poiche' l'ottavo calciatore subentrato era non abilitato alla partecipazione siccome
'privo di titolo' 'ex lege', qualsiasi indagine sulla idoneita' dell'accaduto ad influire decisamente sulla regolarita' della gara, si palesa assolutamente ultronea, non essendo, detto requisito, richiesto dalla disposizione in parola che fa derivare la punizione sportiva dal
sol fatto della illegittima utilizzazione. La tassa non deve essere addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Maliseti Tobbianese di Maliseti (Prato) ed infligge acarico dell'U.S. Sporting Arno A.S.D. la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara.

Comunicato Ufficialie 2 novembre 2018


Commento di : campio