GARE DEL 15/ 9/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Con tempestivo ricorso la Soc. Terranuova Traiana adisce il GST lamentando il fatto che il tesserato DEI Francesco, in forza alla Società M.M. Subbiano, abbia partecipato alla gara in intestazione pur essendo stato squalificato per tre gare nella stagione 2017/2018 del Campionato Juniores Provinciali, come risulta dal C.U. n° 51 del 02/05/2018.
Deduce la ricorrente che il suddetto giocatore, che ha preso parte a tale gara come fuori quota e ches empre a tale titolo aveva disputato anche il campionato Juniores 2017/2018, doveva ancora scontare una giornata di squalifica, in virtù del disposto di cui all'art. 22 comma 6 CGS.
La Società M.M. Subbiano, che risulta aver ricevuto il ricorso in data 02/10/2018, non ha presentato controdeduzioni.
Occorre preliminarmente rilevare come la Soc. M.M. Subbiano abbia impiegato il suddetto giocatore nella gara oggetto di reclamo e che lo stesso è risultato esser stato effettivamente squalificato nel corso della stagione 2017/2018 per 3 giornate (C.U. del 02/05/2018), di cui solo due (penultima ed ultima del campionato scorso) scontate.
Ciò posto, l'art. 22 CGS (Esecuzione delle sanzioni) prevede espressamente al primo periodo del comma 6, come regola generale, che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive , prevedendo la seconda parte di tale comma che Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3.
Il tesserato DEI Francesco, partecipante allo scorso Campionato Juniores come fuori quota (nato il 14.01.1998) e squalificato per 3 giornate, di cui solo 2 scontate, partecipa -nella stagione in corso, sempre come fuori quota- al Campionato Juniores, di talché è in questa categoria che la squalifica, a parere di questo GST, va scontata poiché la fattispecie oggetto di reclamo non rientra nelle eccezioni alla regola generale sopra indicata.
Tale interpretazione trova conforto in un parere interpretativo che la CAF (C.U. 12/C.F., stagione 2003/2004) ebbe a rendere (anche) sulla questione riguardante le modalità di esecuzione delle squalifiche irrogate a calciatori partecipanti a gare del Campionato Juniores, sia come atleti fuori quota che in quota, e non scontate interamente nella stagione in cui sono state comminate, stabilendo che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente
delle sanzioni sportive, valore fondante dell'ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell'ipotesi che - per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario - non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell'ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio. La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota),
deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa .
Quanto sopra precisato, questo GST, pur consapevole che in argomento sussiste anche un orientamento giurisprudenziale sostanzialmente difforme, ritiene tuttavia di condividere quanto espresso dalla CAF con il parere sopra riportato, in ossequio ai principi generali e fondamentali di effettività ed afflittività della sanzione, che diversamente opinando -a giudizio di questo Organo- risulterebbero vanificati. E ciò a maggior ragione, se si considera che -nel caso di specie- il tesserato squalificato (già fuori quota) partecipa, nella stagione in corso, (sempre come fuori quota) a campionato omogeneo rispetto a quello in cui ebbe a
riportare la squalifica.
Visti gli artt. 17 comma 5, 22, e 46 C.G.S.
alla Soc. M.M. Subbiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (M.M. Subbiano- Terranuova Traiana 0-3). Infligge inoltre al calciatore DEI Francesco UNA ulteriore giornata di squalifica
Commento di : campio