19.- RECLAMO DELL'A.S.D. RIVER PIEVE AVVERSO REGOLARITA' GARA
SPORTINGBOZZANO/RIVER PIEVE DEL 15.01.2017 (1-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 43 del 19.01.2017; Con atto del 16.01.2017 l'A.S.D.River Pieve ha preannunciato a questo G.S.T. reclamo formulando sintetici motivi di appello. Successivamentein data 20.01.2017, ha fatto pervenire atto di reclamo rilevando che nel corso della gara Sporting Bozzano/River Pieve disputata in data 15.01.2017, l'A.S.D. Sporting Bozzano aveva avuto in campo solo due dei tre calciatori ''giovani'' come prescritto, per l'intera durata della gara, dal C.U. n. 1 del 5.7.2016. Chiede quindi irrogarsi alla societa' avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Reputa questo Giudice che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. Infatti come piu' volte questo Giudice ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessita' di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all'attivita' dell'Organo di Giustizia Sportiva, e percio' adesso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell'incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull'andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Cio', non solo perche' appare sostanzialmente
impossibile una teorica ricostruzione dell'apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del risultato della stessa - talche' giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore abbia o no concretamente influito sull'andamento della stessa - ma soprattutto perche' l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalita' in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l'efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato senza titolo alla gara medesima. Il principio piu' volte espresso da
questo Giudice, e che oggi viene ribadito, e' dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. c), C.G.S., l'automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all'entita' dell'infrazione commessa. Risultando pacifica laviolazione commessa dall'A.S.D.
Sporting Bozzano, dalla natura assolutamente inderogabile della norma violata e dalla riaffermata
impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato perla societa' che l'ha posta in essere, quindi, non puo' che discendere la necessita' di irrogare a quest'ultima la sanzione legalmente prevista per tale infrazione.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. River Pieve di Pieve Fosciana (Lucca) infligge all'A.S.D. Sporting Bozzano la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina non addebitarsi la tassa.
Commento di : Boiaonce