• CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. M
  • 05/10/2014 15:30:00
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  • CASELLINA
  • 0 - 3 05/10/2014 15:30:00
  • ALLEANZA GIOVANILE

Commento




GARE DEL 5/10/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

5.- RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. AVVERSO MANCATO SVOLGIMENTO GARA
CASELLINA/ALLEANZA GIOVANILE DEL 5.10.2014 (non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 9.10.2014;
-il C.S. Alleanza Giovanile ha ritualmente formalizzato il preannunciato reclamo
avverso la validita' della gara in oggetto, deducendo la mancata disputa della
stessa a causa dell'indisponibilita' del terreno di gioco per concomitanza di
orario con altra gara della Societa' concessionaria dell'impianto sportivo.
Rileva in ogni caso la reclamante che la oggettiva indisponibilita' del campo di
gioco andava addebitata alla societa' ospitante che peraltro non si era premurata
di chiedere la variazione dell'ora di inizio della gara nonostante la
concomitanza dell'altra gara. Chiede, pertanto, la condanna dell'altra societa'
alla perdita della gara con il punteggio di 3-0.
Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva che lo
stesso e' fondato.
PREMESSO infatti,
-che dal referto arbitrale risulta che le due squadre si sono regolarmente
presentate presso lo stadio 'Bartolozzi' di piazza Marconi in Scandicci (Firenze)
in concessione alla S.D. Scandicci Calcio S.r.l. per lo svolgimento del
Campionato di Serie ''D'' e Coppa Toscana - Calcio Femminile;
-che dalla lettura dei Comunicati Ufficiali n. 16 del 18.9.2014 e 18 del
2.10.2014 (Coppa Toscana Serie D Calcio Femminile), si rappresenta come
formalmente certo il fatto dell'indisponibilita' del campo ''Bartolozzi'' di
Scandicci gia' da alcuni giorni prima del 5.10.2014;
CONSIDERATO
-che nel caso, l'indisponibilita' del terreno di gioco non e' derivata da eventi
o da causa imprevedibile o improvvisa, rispetto alla quale si sarebbe
configurata, del tutto ovviamente, una circostanza esimente, in ordine alle
responsabilita' organizzative della societa' Casellina bensi' da fatto
conoscibile e conosciuto dalla societa' ospitante per come sopra evidenziato;
RICORDATO
-come sia la societa' ospitante a dover garantire la disponibilita' del terreno
di gioco (o attivarsi a norma dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.);
RITENUTO
-come la societa' ospitante Casellina non abbia adottato invece tutti i
comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilita' di un impianto dato
in concessione ad altra societa';

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