• CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. A
  • 01/02/2015 15:00:00
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  • ATLETICO CARRARA
    Carbone
    Zampieri
    Zampieri
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  • FILATTIERESE

Commento


RETI: Carbone, 2 Zampieri, 4 Zampieri


GARE DEL 1/ 2/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

41.-RECLAMO DELLA ASD FILATTIERESE AVVERSO REGOLARITA' GARA ASD ATLETICO
CARRARA DEI MARMI - ASD FILATTIERESE DEL 1.2.2015 (3-0).
Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 41 del 5/02/2015 il G.S.T. osserva
che l' A.S.D. Filattierese, con tempestivo e rituale reclamo, contestava la
regolarita' della gara in epigrafe, supponendo la sussistenza di un errore
nell'impiego dei giocatori in quota da parte della società ospitante in
occasione di una sostituzione nel corso della gara, traendo tale assunto
dalla circostanza che nella distinta di gara della squadra avversaria che
gli era stata consegnata erano indicati due giocatori di riserva col numero
15, uno dei quali subentrato nel corso della gara senza averlo potuto
individuare univocamente.
Il reclamo e' infondato e deve essere respinto.
Il G.S.T. preso atto del reclamo presentato dalla A.S.D. Filattierese, ha
provveduto all'attivita' istruttoria di rito, consistita nella richiesta di
chiarimenti e precisazioni al D.G., il quale ha fornito una precisazione
dei fatti chiara, esaustiva ed immune da vizi logici, lacune o
contraddizioni, tale da doverla ritenere prova privilegiata secondo i
canoni di rito. Il D.G. ha infatti precisato nel supplemento di rapporto
che al 34' minuto del primo tempo la squadra ospitante aveva effettuato la
sostituzione del calciatore Barbieri
Matteo n.3 con il calciatore Lazzari Luca n. 15. Nel corso dell'intervallo
tra primo e secondo tempo, il dirigente della A.S.D. Filattierese faceva
notare al D.G. che sulla distinta dell'Atletico Carrara dei Marmi loro
consegnata erano indicati due calciatori con il numero 15 e precisamente
Lazzari Luca e Dell'Amico Lazzini Nicola e pertanto chiedeva chiarimenti in
merito. Il D.G., interrogato il
dirigente dell'Atletico Carrara dei Marmi, accertava che vi era stata una
errata compilazione delle distinte e provvedeva a far correggere la
distinta, poi allegata al rapporto di gara, da cui il G.S.T. rileva che il
calciatore Dell'Amico Lazzini Nicola sia stato infine contrassegnato con il
numero 18. Il Direttore di gara riferisce di aver immediatamente confermato
C.U. N. 49 del 12/03/2015 - pag. 2167
alla societa' A.S.D. Filattierese che il calciatore subentrato nel corso
del primo tempo era Lazzari Luca, classe 95. Tutto ciò premesso, il reclamo
appare immotivato in quanto la societa' reclamante aveva ricevuto fin da
subito il chiarimento richiesto da parte del D.G., che aveva confermato che
il calciatore subentrato era il n.15 Lazzari Luca, classe 95, e pertanto
non vi era stata alcuna irregolarita' nel corso della gara. Nondimeno,
peraltro, alla luce dei fatti emersi, la società Atletico Carrara dei Marmi
deve essere sanzionata con una ammenda per errata compilazione delle
distinte di gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, respinge il reclamo proposto
dalla Asd Filattierese avverso la regolarità della gara Atletico Carrara
dei Marmi-Asd Filattierese per infondatezza nel merito come sopra motivato,
omologando il risultato di 3-0 conseguito sul campo e condanna la societa'
Atletico Carrara dei Marmi alla sanzione dell'ammenda di Euro 80,00 per
errata compilazione distinte gara.
Ordina addebitarsi la tassa di reclamo.


Commento inserito da rbelli