RETI: Toti, 1 , 2 Salvetti, 3 , 4 Priami, 5 , 7
* Gara U.S. Pistoiese 1921 - A.S. Livorno Calcio
- Visto il referto arbitrale della gara Pistoiese - Livorno terminata con il risultato di 0 - 2;
- rilevato che, tra i giocatori indicati in distinta della Società Pistoiese che hanno partecipato alla gara, figurano D'Orsi
Giuseppe (nato il 17/03/2000), Gallo Christian Gaetano (nato il 03/03/2000) e Vanacore Davide (nato il 15/02/2000);
- espletate le necessarie verifiche presso gli uffici competenti, dalle quali risulta che i calciatori suddetti non risultanoregolarmente tesserati per detta Società, secondo quanto previsto dall'Art. 40 delle N.O.I.F. e, dunque, non avevano titolo aprendere parte alla gara;
- considerato che ricorre la fattispecie di cui all'Art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva e che dunque deve essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che vi ha fatto partecipare giocatori che non avevano titolo;
- considerato che deve essere anche sanzionato il comportamento del sig. Poli Giovanni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Pistoiese che ha sottoscritto la distinta di gara, assumendo la responsabilità di quanto ivi attestato anche in merito alla regolarità dei tesseramenti di D'Orsi Giuseppe, Gallo Christian Gaetano e Vanacore Davide;
P.Q.M.
ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del C.G.S. infligge alla Società Pistoiese la punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0 - 3 nonché l'ammenda di 150,00; infligge al sig. Poli Giovanni la sanzione della ammonizione con diffida.
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