GARE DEL 7/2/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/2/2015 EMPOLI F.B.C. S.P.A. - REAL CERRETESE A.S.D.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.33 del 11/02/15; il Giudi-
ce Sportivo Territoriale letto il referto dell'Arbitro, preso atto del
preannuncio e della comunicazione con cui si richiede la sussistenza
di causa di forza maggiore da parte della Società Real Cerretese; rile
vato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della So
cietà Real Cerretese; osserva che la Società richiedente ha ritualmen-
te e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata C.U. n.35- pag.1019
dalla U.S.L. 11 di Empoli la mancata presenza in campo. A tal proposi-
to, il Dirigente della U.S.L. 11, Dr Paolo Filidei, ha puntualizzato,
nella dichiarazione rilasciata in data 10/02/15, poi integrata da suc-
cessiva dichiarazione del 18/02/15, che, a causa del riscontro di un
caso di malattia meningococcica, è stata disposta la profilassi per i
soggetti che erano stati a contatto con il soggetto ammalato fra cui i
bambini: Forgione Francesco nato il 05/07/2002; Biondi Matteo nato il
04/10/2002; Kollmorgen Erik nato il 28/03/2002; Bartoli Tommaso nato
il 08/06/2002; Antonini Tobia nato il 20/07/2002; Magherini Andrea na-
to il 28/01/2002; Papini Samuele nato il 16/11/2002 tutti calciatori
della squadra Esordienti della Società Real Cerretese ai quali è stata
disposta la somministrazione della profilassi presso il Distretto A.S.
L. di Cerreto Guidi il giorno sabato 07/02/15 dalla ore 12.30 alle ore
17.00, impedendogli di fatto di partecipare alla gara in oggetto.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, considerate tutte le circostanze
,di fatto e di diritto, nonchè valutata la vicenda sulla base della ra
gionevolezza, a maggior ragione al cospetto di una comitiva di giova-
nissimi calciatori, in ragione del principio superiore di tutela della
salute certificata da una dichiarazione ufficiale, rilasciata dalla
competente U.S.L., ritiene di poter accogliere la richiesta della So-
cietà Real cerretese configurando la situazione in una causa di forza
maggiore.
Il Giudice Sportivo Territoriale, in applicazione dell'art.55, comma 2
delle N.O.I.F. dispone di trasmettere gli atti alla Delegazione Provin
ciale di Firenze affinche fissi la data della ripetizione della gara.
Ordina la restituzione della tassa reclamo ove versata.
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