• CAMPIONATO ESORDIENTI FP PROVINCIALI FIRENZE GIR.E
  • 20/09/2014 16:30:00
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  • VINCI
    Cardini
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  • PONTE A ELSA

Commento


RETI: Cardini
Partita molto tirata, anche se tecnicamente un po'povera , ma a questa carenza le squadre ,hanno sopperito con tanta grinta e anche con qualche fase di gioco da apprezzare, comunque vittoria meritata dal ragazzi del Vinci, perché il mix con i più piccoli del 2003 funziona.

Commento inserito da falchetto11

GARE DEL 20/9/2014


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


GARA VINCI - PONTE A ELSA 2005 DEL 20.09.14 (3-2)
Con rituale reclamo la Società U.S.D. Ponte a Elsa 2005, nella persona
del Presidente, asserisce che, alla gara in questione, nelle file del-
la squadra Vinci avrebbero preso parte 8 giocatori nati nell'anno 2003
L'allegato al Comunicato 11 della Delegazione Provinciale di Firenze
del 19.09.2014 stabilisce espressamente per la stagione 2014/2015 che
"alle Società che hanno un documentato numero limitato di tesserati,
dovuto, ad esempio a difficoltà di ordine demografico, è concessa, die
tro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla Delegazione Provin-
ciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo
di 5 bambini-bambine nati nel 2003 omissis" ed a tal fine, la Società
Vinci ha richiesto ed ottenuto deroga per schierare fino a 5 calciato-
ri nati nell'anno 2003 nelle partite disputate nel Torneo in oggetto.
Dagli atti ufficiali di gara tuttavia risulta, che alla gara in ogget-
to, in effetti, hanno partecipato per la Società Vinci i seguenti cal-
ciatori nati nel 2003 per un numero complessivo di 8:
Serino Giuseppe nato il 15.09.2003; Marranci Alessio nato il 16.02.03;
Dimitrean Gabriele nato il 10.03.2003; Dimitrean Stefano nato il 10.03
2003; Marradi Cristiano nato il 03.01.2003;Montucchielli Vittorio nato
il 22.11.2003; Preti Leonardo nato il 08.12.2003; Quercetani Raul nato
il 17.10.2003.
Per cui i giocatori schierati in eccedenza rispetto al limite massimo
di 5 previsti dalla deroga devono ritenersi non aver avuto titolo per
partecipare alla gara; conseguentemente, ai sensi dell'art. 17, comma
5 lettera a del C.G.S., alle Società che fanno partecipare alla gara
giocatori che non ne hanno titolo, deve farsi applicazione della puni-
zione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale accogliendo il reclamo, applica, nei
confronti della Società Vinci, ai sensi dell'art. 17, comma 5 lettera
a del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, la squalifica fino a tutto il 07.11.2014 del Signor
Giovannini Claudio per aver, in qualità di Dirigente Accompagnatore
Ufficiale fatto partecipare alla gara giocatori eccedenti in numero
alla deroga concessa alla Società Vinci.
Ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versata.