Tirrenia 1973-Carrarese Giovani 1-7
RETI: Lenzetti, Dell Amico, Magazzu, Magazzu, Pallavera, Pallavera, Micheli, Radicchi
San Vitale Candia-Lunigiana Pontremolese 1-7
RETI: Ndoja, Grandetti, Salliu, Prela, Prela, Et Toumi, Et Toumi, Et Toumi
Camaiore-Ac Montignoso 0-3
RETI: Fazio, Fazio, Luzzoli
GARE DEL 9/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 9/11/2024 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO - AC MONTIGNOSO
RECLAMO DELL'A.S.D. AC MONTIGNOSO REGOLARITA' GARA POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO / AC MONTIGNOSO DEL
9.11.2024 (2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 20 del 13.11.2024; avverso la regolarità della gara in epigrafe, ha avanzato dichiarazione
di reclamo la Società AC MONTIGNOSO. A tale dichiarazione non si è fatto seguito con l'invio dei motivi, così come prescritto dall'art.
67 n. 2C.G.S.; ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Per questi motivi il G.S.T., in relazione al reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. AC. MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), lo
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 67 n. 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi.
Il G.S.T. dispone addebitarsi la relativa tassa e passa ed esaminare gli atti ufficiali dai quali rileva che:
- il D.G. ha sospeso al 35º del II tempo la gara in epigrafe, pertanto si DELIBERA quanto segue:
- premesso che la sospensione della gara, prevista dall'art. 64 comma 2 delle N.O.I.F. costituisce la misura estrema, cui l'arbitro può
ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l'incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara,
tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata solo allorché essa sia insostituibile in
quanto il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure (ammonizioni, espulsioni ecc.).
Dalla lettura del rapporto di gara si evince che, giocatori della società AC Montignoso, non identificati, si limitavano a offendere e
minacciare il D.G. creando un'ambiente ostile, pertanto, non emergono fatti pregiudizievoli per l'incolumità del D.G. e dei partecipanti
alla gara per cui l'arbitro avrebbe potuto adottare adeguati provvedimenti disciplinari sanzionatori di cui si è detto.
Per quanto precede il Giudice Sportivo Territoriale dispone la ripetizione della gara in epigrafe dando mandato alla Segreteria della
Delegazione per le incombenze di rito.
Commento di : ciro