Gara del 21.12.2024 RICORTOLA / MASSESE 1919.
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. nr. 28 del 2.01.2025:
Il reclamo della Società ASD RICORTOLA 1972 gara RICORTOLA/MASSESE (risultato 2 - 2) è stato regolarmente presentato
secondo le modalità previste dal vigente C.G.S. .
La Società RICORTOLA 1972 da un controllo sul portale L.N.D. verificava che il giocatore NASSI ADAM 22.06.2010 risultava
tesserabile e pertanto non poteva essere impiegato nella gara in epigrafe dalla società MASSESE 1919, per questo chiede di
procedere come da regolamento.
La società MASSESE 1919 ha presentato proprie contro deduzioni asserendo di aver inviato i documenti necessari al
tesseramento del giovane calciatore in argomento.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Da un esame eseguito presso l'ufficio tesseramento del C.R.T. il giocatore NASSI ADAM 22.06.2010 risulta svincolato con
decorrenza 1.07.2024 quindi non poteva essere schierato in campo per la disputa della gara in argomento.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASD RICORTOLA 1972, infligge alla società
MASSESE 1919 srl la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 - 3 a norma dell'art. 10 comma 6
del C.G.S.; al Dirigente Accompagnatore AIELLO SIMONE della Società MASSESE 1919 l'inibizione di mesi UNO ed alla società
MASSESE 1919 l'ammenda di € 100,00. (Cento/00).
Commento di : ciro