GARE DEL 22/ 9/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 22/ 9/2024 CAPOLONA QUARATA - TUSCAR
Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Gara Capolona Quarata - Tuscar del 22/09/2024 (3-0)
Il GST - sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 10 del 25/09/2024; - visto il ricorso presentato dalla Società Tuscar a mezzo pec del 25/09/2024 e ritualmente preannunciato in data 23/09/2024, con il quale la
ricorrente lamenta l'errata applicazione delle norme regolamentari in forza delle quali il proprio calciatore Perugini Matteo veniva espulso in conseguenza di una seconda ammonizione comminatagli perché sceso in campo da titolare, pur indossando la maglia numero 14, e, deducendo che tale circostanza aveva influito sul regolare svolgimento della gara in quanto la squadra si era trovata a disputare il secondo tempo in inferiorità numerica, chiedeva che la partita venisse ripetuta: letto il rapporto di gara ed il relativo supplemento con il quale il DG ha riferito che, a fine primo tempo, al rientro negli spogliatoi, un dirigente e l'allenatore della Società Capolona Quarata gli facevano notare che i giocatori nº 13 (Sottili Niccol ) e nº14 (Perugini Matteo) della Tuscar avevano disputato la prima frazione di gioco come titolari pur non essendo stati indicati come tali nella distinta di gara e che, a seguito di ciò, provvedeva a sanzionarli con il cartellino giallo, con conseguente espulsione del nº 14 Perugini che, in precedenza, era già stato ammonito per altra infrazione;
- visto e premesso quanto sopra esposto, rileva quanto segue.
Occorre innanzitutto precisare che con il comunicato n. 19/2024 il SGS ha previsto una deroga all'art. 72
delle NOIF (tenuta di gioco dei calciatori) consentendo ai calciatori partecipanti ai campionati di SGS di
'indossare per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non
necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa'.
Occorre inoltre evidenziare che, secondo quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del calcio, alla
Regola 3 paragrafo 5 - Infrazioni e Sanzioni, 'Se un calciatore di riserva iscritto in elenco inizia la gara al posto di un compagno designato titolare e l'arbitro non viene informato di questo cambio: o l'arbitro consente al calciatore di riserva di proseguire a giocare (da titolare) o nessun provvedimento disciplinare viene
assunto nei confronti del calciatore di riserva o il calciatore in origine titolare può divenire un calciatore di riserva o il numero delle sostituzioni non viene diminuito o l'arbitro riporta l'accaduto alle autorità competenti (nel rapporto di gara)' Alla luce di quanto disposto dalle suddette norme, nel caso che ci occupa deve
pertanto ritenersi regolare la partecipazione alla gara del calciatore Perugini Matteo con la maglia nº 14 e, pertanto, il fatto che il medesimo sia stato erroneamente sanzionato con l'ammonizione e poi espulso per
'doppio giallo', a parere di questo GST, concretizza un'ipotesi di errore tecnico nel quale è incorso il DG.
Secondo conforme giurisprudenza infatti (cfr. Corte Sportiva d'Appello, n. 131 del 30.12.2021) ricorre l'errore tecnico allorquando ' l'Arbitro non applica il regolamento' e tale situazione 'nulla ha a che fare con quello dell'erronea valutazione di una delle tante azioni di gioco da parte del direttore di gara' ed è evidente che ciò sia quanto avvenuto nel corso della gara in intestazione.
In tal caso, a mente dell'art. 10 comma 5 CGS 'Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara' e quindi possono: '
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione
disciplinare;
b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione'.
Pertanto, facendo applicazione della suesposta norma, questo GST ritiene che l'errato provvedimento
adottato dal DG abbia influito sul regolare svolgimento della gara, essendo stata privata la Società ricorrente di un giocatore per tutta la durata del secondo tempo.
PQM
Visto l'art. 10 comma 5 CGS dispone la ripetizione della gara in intestazione, mandando alla segreteria della DP di Arezzo per gli adempimenti di competenza; irroga alla società Tuscar l'ammenda di euro 50,00 per quanto in parte motiva;
Ordina restituirsi la tassa di reclamo, ove addebitata
Commento di : ciro