Scarlino-Neania Casteldelpiano 4-1
RETI: Fazzi, Giannoni, Giannoni, Passero, Anton Rares
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/11/2018 SCARLINO CALCIO - NEANIA CASTEL DEL PIANO
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 21 del 21/11/2018; nel rispetto delle norme procedurali di cui all art. 46 C.G.S., la Società ASD Neania Casteldelpiano impugnava il risultato della gara conseguito sul campo per avere la Società avversaria utilizzato il calciatore DI DATO Aniello, dapprima come assistente di parte dell Arbitro e successivamente come calciatore.
Concludeva la Società reclamante chiedendo la vittoria della gara.
Il fatto su cui la Società ASD Neania Casteldelpiano fonda il proprio ricorso, ovvero la partecipazione al gioco a partire dal 12 minuto del secondo tempo di gara del calciatore DI DATO Aniello, in sostituzione del calciatore Anton Rares Ioan, trova parziale ma sufficiente conferma negli atti ufficiali di gara, dai quali risultache il calciatore DI DATO ebbe a sostituire il calciatore CERVERO Vincenzo e non ANTON Rares Ioan.
Dal referto arbitrale risulta anche come correttamente affermato dalla Società odierna reclamante che il calciatore DI DATO Aniello ebbe a svolgere nella medesima gara, ma prima di essere utilizzato quale calciatore, la funzione di assistente di parte dell arbitro.
Nulla ha fatto pervenire la Società ASD Scarlino Calcio.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell arbitro,per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.
La funzione di assistente dell arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa aicalciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
Stabiliscono le Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio che mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente, un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore competente.
L utilizzo da parte della Società ASD Scarlino Calcio di un calciatorein divieto della normativa specifica comporta che il
calciatore DI DATO Aniello non aveva titolo per prendere parte alla gara.
La carenza di titolo per partecipare alla gara anche di un solo calciatore, ed indipendentemente dal suo contributo fattuale per realizzare la vittoria o il miglior risultato, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dell'art. 17,comma 5, lettera a) del C.G.S.
Non trovano applicazione, invece, le ulteriori sanzioni previste dall art. 17 comma 6 lettera b) C.G.S. poiché la posizione del calciatore DI DATO Aniello era regolare, in quanto assistente di parte, mentre è divenuta irregolare, in quanto calciatore, soltanto nel momento in cui ha preso parte alla gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. in accoglimento del reclamo, infligge alla Società ASD Scarlino calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Ordina restituirsi la tassa di reclamo se versata.
Commento di : ciro
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
35 Stagione sportiva 2018 -2019 Oggetto: C.U. n. 22 del 28.11.2018
Esito gara del 10.11.2018 Scarlino - Neania Castel del Piano (4-1)
Reclamo ASD Scarlino
Con reclamo tempestivamente proposto (raccomandata del 01.12.2018) l‟A.S.D. Scarlino ha impugnato la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale (Grosseto), pubblicata nel C.U. n. 22 del 28.11.2018, con la quale il richiamato Giudice, in
accoglimento del reclamo proposto dalla Neania Castel del Piano avverso la regolarità della gara disputata in data 10
novembre 2018 tra la stessa società e l‟ASD Scarlino, valevole per il campionato Juniores provinciali, infliggeva
all‟odierna reclamante la punizione della sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Questa la decisione impugnata:
Gara del 10/11/2018
Decisioni del giudice Sportivo
Gara del 10/11/2018 Scarlino Calcio - Neania Castel del Piano
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 21 del 21/11/2018; nel rispetto delle norme procedurali di cui all‟art. 46
C.G.S., la società Asd Neania Castel del Piano impugnava il risultato della gara conseguito sul campo per avere la
società avversaria utilizzato il calciatore Di Dato Aniello, dapprima come assistente di parte dell‟arbitro e
successivamente come calciatore.
Concludeva la società reclamante chiedendo la vittoria della gara.
Il fatto su cui la società Asd Neania Castel del Piano fonda il proprio ricorso, ovvero la partecipazione al gioco a partire
dal 12° minuto del secondo tempo di gara del calciatore Di Dato Aniello, in sostituzione del calciatore Anton Rares Ioan,
trova parziale ma sufficiente conferma negli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore Di Dato ebbe a sostituire
il calciatore Cervero Vincenzo e non Anton Rares Ioan.
Dal referto arbitrale risulta anche come correttamente affermato dalla società odierna reclamante che il calciatore Di
Dato Aniello ebbe a svolgere nella medesima gara, ma prima di essere utilizzato quale calciatore, la funzione di
assistente di parte dell‟arbitro.
Nulla ha fatto pervenire la società ASD Scarlino Calcio.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell‟arbitro ufficiali, la società sono tenute a porre a disposizione
dell‟arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o
un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.
La funzione di assistente dell‟arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è
preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
C.R. TOSCANA - C.U. n.41 - del 03-01-2019
1558
Stabiliscono le Decisioni Ufficiali FIGC relative alla regola 6 del regolamento del Gioco del Calcio che mentre un
calciatore già partecipante alla gara, può successivamente, svolgere funzioni di assistente, un calciatore che svolga le
funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica
per l‟attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte
della Lega, Divisione, Comitato o Settore competente.
L‟utilizzo da parte della società Asd Scarlino Calcio di un calciatore in divieto della normativa specifica comporta che il
calciatore Di Dato Aniello non aveva titolo per prendere parte alla gara.
La carenza di titolo per partecipare alla gara anche di un solo calciatore, ed indipendentemente dal suo contributo
fattuale per realizzare la vittoria o il migliori risultato, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la
previsione dell‟art. 17, comma 5, lettera a), del C.G.S..
Non trovano applicazione, invece, le ulteriori sanzioni previste dall‟art. 17, comma 6, lettera b), C.G.S. poiché la
posizione del calciatore Di Dato Aniello era regolare, in quanto assistente di parte, mentre è divenuta irregolare, in
quanto calciatore, soltanto nel momento in cui ha preso parte alla gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. in accoglimento del reclamo, infligge alla società Scarlino ASD Calcio la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3.
Ordina restituirsi la tassa di reclamo se versata‟.
****
Come detto tale decisione viene oggi contestata dalla società Scarlino Calcio in quanto ritenuta ingiusta, immotivata e
fondata su presupposti di fatto errati, poiché, contrariamente a quanto indicato nell‟impianto motivazionale dal Giudice di
prime cure, la persona che ha assunto le vesti di Assistente arbitrale non è il tesserato Di Dato Aniello, bensì il calciatore
Tarchi Francesco, che ha svolto tale funzione per tutta la durata dell‟incontro, essendo peraltro infortunato e quindi
impossibilitato, anche a voler concedere, a partecipare alla gara.
La reclamante inoltre conferma come veritiera la circostanza che il calciatore Di Dato Aniello, indicato nella lista di gara
con il numero 19, abbia preso successivamente parte alla contesa sportiva senza però sostituire, come erroneamente
indicato dalla Asd Neania Castel del Piano, il calciatore Anton Rares Ioan, il quale tra l‟altro era indicato in lista con il
numero 11 e non con il numero 8, che non è mai stato sostituito nel corso della gara.
Ad avviso della reclamante pertanto il reclamo proposto in prime cure dalla società Neania Castel del Piano avrebbe
dovuto essere rigettato, tenuto conto peraltro del fatto che la stessa non ha rispettato il principio stabilito dall‟art. 46,
comma 1, C.G.S., che impone l‟obbligo di inviare alla controparte la copia del ricorso proposto ai fini di una corretta
instaurazione del contraddittorio, privando la società Scarlino del diritto di difesa.
Chiede, dunque, l‟annullamento della decisione assunta dal G.S. con conseguente omologazione del risultato acquisito
sul campo (4-1), nonché di valutare la rilevanza delle dichiarazioni mendaci rese dalla società Neania Castel del Piano,
tese a mistificare artatamente la realtà di fatto in riferimento ad un incontro disputato da due squadre giovanili,
contravvenendo alle più elementari regole del fair play.
Chiede altresì, in via istruttoria, di essere ascoltata dall‟Organo di giustizia adito e l‟acquisizione di un supplemento
arbitrale, ritenendo che solo un errore materiale del direttore di gara possa aver determinato una così indubitabile
mutazione della realtà di fatto.
Con successiva raccomandata del 04.12.2018 la società Scarlino ha provveduto inoltre ad integrare il contenuto del
reclamo, sottolineando: a) la violazione da parte della società Neania Castel del Piano della disposizione di cui all‟art.
38, comma 7, C.G.S., per aver quest‟ultima trasmesso il preannuncio di reclamo tramite posta elettronica semplice, e
non per gli esclusivi mezzi di trasmissione previsti dalla normativa di riferimento; b) la difformità delle distinte di gara, tra
la copia rilasciata dalla LND Delegazione di Grosseto e quella consegnata dal direttore di gara al termine della partita,
evidenziando al riguardo che nella casella riservata all‟assistente dell‟arbitro il nominativo del Di Dato Aniello sia stato
palesemente indicato in epoca successiva e ipotizzando, pertanto, al riguardo una manipolazione del documento.
In relazione alle istanze istruttorie vi è da considerare che la Corte ha autorizzato la reclamante a partecipare alla
discussione del ricorso convocandola per l‟udienza del 21 dicembre, sede nella quale la persona dalla stessa delegata,
riportandosi al contenuto dei propri precedenti scritti, ha insisto per l‟accoglimento dei motivi di impugnazione
depositando le distinte di gara a suo dire difformi.
C.R. TOSCANA - C.U. n.41 - del 03-01-2019
1559
Per quanto riguarda la richiesta di acquisizione di un supplemento di rapporto, è opportuno precisare che è prassi ormai
seguita da questa Corte quella di acquisire d‟ufficio, indipendentemente dalla formale richiesta della reclamante, un
supplemento di rapporto in relazione ai motivi del ricorso; ciò in quanto è opinione di questa Corte che un seria e
corretta valutazione delle questioni via via poste al suo esame non possa prescindere dall‟acquisire all‟interno del
processo ulteriori precisazioni, elementi e circostanze (disponendo ove ritenuto necessario anche la convocazione
personale del direttore di gara) che altrimenti non potrebbero trovare ingresso, avendo il legislatore, per palesi esigenze
di spedizione e celerità di definizione dei giudizi, strutturato il processo sportivo con un sistema minimale di garanzie e di
esercizio di facoltà processuali per l‟incolpato, soprattutto sotto il profilo istruttorio
Ad ogni buon conto, nel caso in esame la Corte, letto il reclamo, esaminati i documenti allegati, ha ritenuto opportuno
disporre la convocazione personale del direttore di gara per l‟udienza del 28 dicembre 2018, onde acquisire dal
medesimo ufficiale di gara i chiarimenti e le opportune precisazioni in relazione ai motivi di reclamo, all‟esito delle quali si
è riunita in camera di consiglio adottando la seguente decisione.
Preliminarmente non apprezzabile appare l‟eccezione svolta dalla reclamante sul tema
dell‟improcedibilità/inammissibilità del reclamo di prime cure poiché proposto, a suo dire, in violazione della disciplina
prevista dal combinato disposto degli artt. 46, comma, 1, e 38, comma 7, C.G.S.
Ciò in quanto il reclamo di prime cure risulta essere stato correttamente spedito in data 13.11.2018 con raccomandata
dalla società Neania Castel del Piano al domicilio indicato dalla stessa società Scarlino, c/o Federico Clementini, via
XXXXXXX, 580100 Grosseto, così come emerge dal censimento della richiamata società depositato presso il Comitato
Regionale.
Del pari non apprezzabile appare l‟ulteriore eccezione riguardante l‟asserito invio del preannuncio di reclamo con
modalità diverse da quelle espressamente previste dall‟art. 38, comma 7, C.G.S., perché la normativa federale (art. 46,
comma 1, C.G.S.) impone alla società che intende presentare un ricorso avverso la regolarità della gara di
preannunciare‟ il reclamo al Giudice Sportivo, salvo poi inviare il ricorso entro i termini ivi indicati, ma non anche di
inviare il medesimo preannuncio di reclamo alla controparte, la quale ha invece diritto di ricevere, a garanzia del
contraddittorio e del diritto di difesa, copia del ricorso‟ medesimo con le modalità di cui all‟art. 38, comma 7, C.G.S..
Vi è inoltre da considerare che, comunque, l‟odierna reclamante dimostra inequivocabilmente, con la produzione della
email datata 10.11.2018, di aver ricevuto il messaggio di posta elettronica.
Pertanto, anche a voler ritenere che l‟invio del messaggio sia avvenuto con modalità non idonee a garantire la ricezione
del messaggio da parte del destinatario a mente dell‟art. 38, comma 7, C.G.S., la ratio della norma, che è quella di
garantire la conoscenza da parte del destinatario del messaggio del contenuto del messaggio stesso, non potrebbe
ritenersi nel caso di specie astrattamente violata, atteso che la stessa società Scarlino ha dimostrato, producendolo
nell‟odierno giudizio, di aver ricevuto il messaggio di posta elettronica e, conseguentemente, di conoscerne il suo
contenuto.
Passando al merito, nel corso della camera di consiglio la Corte ha esaminato il contenuto degli atti ufficiali (referto di
gara e supplemento di rapporto) e le dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara all‟udienza del 28 dicembre 2018,
procedendo a verificare, in particolare, a fronte dei rilievi sollevati dalla reclamante e alla luce delle dichiarazioni
integrative‟ rilasciate dal direttore di gara, la coerenza e congruità dell‟impianto motivazionale posto a presidio del
provvedimento impugnato, attività all‟esito della quale la Corte non può che rilevare la sostanziale incongruenza.
Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società Neania Castel del Piano e accertato dal Giudice Sportivo di
prime cure, quest‟ultimo palesemente sviato dalla confusionaria e pasticciata gestione delle distinte di gara da parte
dell‟arbitro, il calciatore che ha svolto le funzioni di assistente arbitrale è stato identificato nel sig. Tarchi Francesco, e
non nel calciatore sig. Di Dato Aniello, il quale (il Tarchi) ha svolto dette funzioni per tutta la gara.
L‟arbitro infatti, a precisa domanda del Collegio, ha confermato tale circostanza affermando di essere sicuro di quanto
oggi dichiarato e precisato poiché il Tarchi era impossibilitato a partecipare alla disputa della gara, essendo infortunato
(braccio fasciato).
L‟arbitro ha inoltre affermato di essere stato lui a scrivere erroneamente nella casella della distinta di gara, sotto la voce
assistente arbitrale, poi allegata al referto, il nominativo del calciatore Di Dato Aniello, precisando che tale calciatore non
ha mai svolto la funzione di assistente arbitrale.
C.R. TOSCANA - C.U. n.41 - del 03-01-2019
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Tale affermazioni, sulla genuinità delle quali non vi è motivo di dubitare, soprattutto perché volte ad integrare il deficitario
e ingannevole contenuto del referto di gara specificandone le ragioni, consentono dunque alla Corte di riformare la
decisione oggi impugnata, in quanto erroneamente pronunciata su presupposti di fatti inesistenti.
Per tali ragioni non può essere accolta la tesi sostenuta dalla reclamante in riferimento ad una presunta falsificazione dei
documenti ufficiali ad opera della società Neania Castel del Piano, avendo sul punto il direttore precisato di aver lui
stesso inserito a posteriori sulla distinta di gara allegata al referto il nominativo del calciatore Di Dato Aniello.
Devesi invece rilevare, sotto il profilo etico-disciplinare, la violazione da parte della società Neania Castel del Piano dei
principi di lealtà e buona fede avendo la stessa abusato dello strumento processuale richiedendo all‟Organo di Giustizia
sportiva, nella piena conoscenza delle circostanze di fatto e confidando nelle errate indicazioni contenute nel rapporto di
gara, il sovvertimento in proprio favore del risultato acquisito sul campo.
Ragioni che, ad avviso della Corte, meritano di essere esaminate in altra sede e giustificano l‟invio del fascicolo alla
Procura Federale
P.Q.M.
la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, per i motivi sopra esposti:
- accoglie il reclamo proposto dalla società Scarlino Calcio e, in riforma del provvedimento impugnato, ripristina il
risultato della partita acquisito sul campo (4-1) in favore della società Scarlino Calcio Asd;
- ordina procedersi al recupero della tassa di reclamo nei confronti della società Neania Castel del Piano;
- ordina procedersi alla restituzione della tassa di reclamo, ove versata, in favore della società Scarlino Calcio
Asd;
- dispone l‟invio degli atti alla Procura Federale perché accerti la violazione da parte della società Neania Castel
del Piano dei principi di lealtà e buona fede processuale come meglio esposti in parte narrativa.
Commento di : CIRO