Alleanza Giovanile-Belmonte Antella Grassina 0-3
GARE DEL 1/11/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ALLEANZA GIOVANILE - BELMONTE ANTELLA GRASSINA DEL 1.11.14 (6-1)
Con rituale reclamo inviato agli Uffici della Delegazione Provinciale
di Firenze la Società ASD Belmonte Antella Grassina asserisce che, al-
la gara in questione, la squadra Alleanza Giovanile ASD ha impiegato
i giocatori: Farsi Lapo nato il 14.11.2002 e Maionchi Federico nato il
25.11.2002 i quali non ne avrebbero avuto titolo in quanto 'non in età
per la categoria giovanissimi'.
Il Comunicato n.1 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione
sportiva 2014/2015, al punto 2.1 lettera b) dispone espressamente che
'possono prendere parte all'attività giovanissimi i calciatori che ab-
biano compiuto anagraficamente il 12° anno di età(...)' per cui i gio-
catori in oggetto, essendo alla data della gara, seppur per pochi gior
ni, di età inferiore non avevano titolo per parteciparvi ed ai sensi
dell'art. 17, comma 5 lettera a del C.G.S., alle società che fanno par
tecipare alle gare giocatori che non ne hanno titolo si applica la pu-
nizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto,
ai sensi dell'art.17, comma 5 lettera a del C.G.S., applica nei con-
fronti della Società Alleanza Giovanile ASD la punizione sportiva del-
la perdita della gara con il punteggio di 0-3, squalifica fino a tutto
il 19.12.2014 il Signor Ferri Daniele (Alleanza Giovanile)per avere,
in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale,fatto partecipare
alla gara 2 giocatori che non avevano compiuto anagraficamente il 12°
anno di età. Ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versa-
ta.
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