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    Errore arbitro, si rigioca Tosi-Floriagafir di Terza Categoria

Errore tecnico dell'arbitro: questa la motivazione che ha portato il giudice sportivo territoriale ad accogliere il reclamo presentato dalla Floriagafir e a disporre la ripetizione del match di Terza Categoria di Firenze (girone B) tra Tosi e Floriagafir, giocato lo scorso 26 ottobre e chiuso sul punteggio di 1-0. L'episodio che ha portato al reclamo da parte della Floriagafir e poi alla decisione di ripetere la gara è un calcio di rigore in realtà regolarmente segnato dagli ospiti (il calciatore incaricato del tiro dal dischetto ha segnato dopo la respinta del portiere sul proprio tiro) ma non convalidato dall'arbitro.

Ecco nel dettaglio la decisione del giudice sportivo pubblicata sull'ultimo comunicato ufficiale della delegazione di Firenze: 'Sciogliendo la riserva contenuta nel cu n.20 del 06.11.2024 il G.S.T. assume la seguente decisione. Con ricorso ritualmente proposto la Floriagafir Bellariva chiedeva la ripetizione della gara Tosi-Floriagafir Bellariva conclusasi sul risultato di 1-0 adducendo l'errore tecnico del direttore di gara che, sugli sviluppi di un calcio di rigore a favore, annullava la segnatura dopo che il proprio calciatore, dapprima incaricato del tiro dal dischetto, aveva ribadito in rete successivamente alla respinta del portiere. In esito all'istruttoria compiuta emergeva chiaro ed evidente l'errore dell'arbitro, da egli stesso ammesso, che in modo non conforme alle regole di giuoco (regola 14 del regolamento del giuoco del calcio) concedeva una punizione indiretta a favore del Tosi per doppio tocco del calciatore che aveva dapprima eseguito il calcio di rigore e poi segnato il gol. Ciò premesso, ricorda questo giudice che non può parlarsi di insindacabilità tecnica di fronte a un errore riconosciuto dall'arbitro che attesta egli stesso di essersi sbagliato. In questi casi l'organo di giustizia non si sostituisce al d.g. in una valutazione tecnica ma si limita a prendere atto dell'errore e a stabilire la sua eventuale incidenza sul regolare svolgimento della gara ex art. 10 comma 5 del CGS'.