Commento
Gara rocambolesca quella fra Carli Salviano e Stella Rossa, condizionata da diverso nervosismo in campo ma con la vittoria della formazione di Castelfranco di Sotto praticamente mai in discussione. Sul match pesa un 'giallo' però, quello dell'anticipata conclusione dello stesso, come proveremo a descrivere fra poco. I padroni di casa passano subito al 2' quando su una spazzata difensiva corta del Carli si avventa Salerno che di prima fa partire una palombella insidiosa che inganna Burchielli e si va a depositare in rete. Dopo il vantaggio sale in cattedra Dema: il giocatore della Stella Rossa segna al 5' e al 14' due gol fotocopia, finalizzando in porta due triangolazioni bene eseguite con i compagni di squadra. Il 4-0 arriva al 18' con Fusco, bravo ad anticipare i difensori inserendosi sul primo palo per intervenire su un traversone di Diop. Nella ripresa il Carli Salviano accenna un minimo di ripresa e al 50' accorcia con un tiro in diagonale da fuori area precisissimo di Greco che batte Burchielli. Dopo 5' la Stella Rossa si riporta però sul +4 grazie ad una rete di Starnini, bravo a recuperare palla al limite dell'area e a trovare la porta da posizione defilata sulla desta. Nell'ultima parte di gare, complice una direzione non eccelsa del direttore di gara, gli animi si scaldano e si contano ben 5 espulsioni: quattro di danni del Carli Salviano ed una per la Stella Rossa. Dopo la quarta espulsione del Carli Salviano l'arbitro Barsotti fischia la fine ritenendo, erroneamente, che non ci fosse più il numero minimo di giocatori richiesto dal regolamento per poter continuare la gara. Per quanto riguarda la conclusione effettiva del match ci rimettiamo alla decisione del giudice sportivo, che dovrà decidere su un'eventuale ripetizione a causa di un errore tecnico arbitrale. Calciatorepiù: Salerno (Stella Rossa).
GARE DEL 30/11/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
18- RECLAMO DELLA POL. CARLI SALVIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA STELLA ROSSA/CARLI
SALVIANO DEL 30.11.2025 (sospesa al 38º del s.t. sul risultato di 5-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 36 del 4.12.2025; -avverso la regolarità della gara in epigrafe, ha
avanzato dichiarazione di reclamo la Società Carli Salviano. Peraltro a tale dichiarazione, priva dell'attestazione
dell'invio alla controparte, non si e' fatto seguito con l'invio dei motivi, così come prescritto dall'art. 67 n.
2C.G.S.; ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Per questi motivi il G.S.T., in relazione al reclamo come sopra proposto dalla Pol. Carli Salviano di Livorno, lo
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 67 n. 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi, dispone addebitarsi la relativa
tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali si rileva che: -il 30 novembre 2025 veniva disputata la gara
del Campionato Regionale Under 18 Stella Rossa/CarliSalviano; gara che veniva sospesa definitivamente
dall'arbitro al 38º minuto del secondo tempo. Il Giudice Sportivo rilevato che la gara in oggetto, fu da questi
interrotta, sul risultato di 5 a 1 , sull'errato presupposto, pacificamente ammesso dall'ufficiale di gara, che la
squadra ospitata fosse rimasta, a seguito delle espulsioni subite, in numero inferiore a quello consentito dalla
normativa federale vigente. Infatti, a norma della Regola 3 del gioco del calcio nessuna gara potrà aver luogo
se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori. Nel caso di specie la Carli Salviano era rimasta in
sette calciatori, quindi ancora nel numero sufficiente per proseguire nella disputa dell'incontro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene, pertanto, disporre ai sensi
dell'art.10 comma 5 lett. c) C.G.S. l'annullamento dell'incontro disponendone la ripetizione non potendosi nella
circostanza applicare l'art. 33 del Nuovo Testo Regolamento della L.N.D. e quindi trasmette gli atti alla
segreteria del Comitato Regionale per ogni incombenza organizzativa di rito.
Commento di : ciro