• Under 18Regionale
  • 06/12/2025 15.00.00
  • TAVOLA CALCIO
  • - 06/12/2025 15.00.00
  • C.F. 2001

Commento


ARBITRO: Lapo Forzini di Prato


19.- RECLAMO DELL'A.S.D. CASALE FATTORIA AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA TAVOLA
1924/C.F. 2001 CASALE FATTORIA DEL 6.12.2025 (7-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.37 dell'11.12.2025; -propone reclamo l'A.S.D. C.F. 2001 Casale Fattoria avente ad oggetto l'irregolare svolgimento della gara disputata il giorno 6.12.2025 con il F.C. Tavola 1924 - con richiesta di non omologazione - a causa del presunto errore tecnico dell'arbitro che, a dire della reclamante, non avrebbe provveduto all'espulsione del calciatore n.11 del F.C. Tavola 1924, Sciarabba Michelangelo, nonostante la duplice ammonizione comminatagli. Tanto premesso, questo Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini di regolamento, osserva che dagli atti ufficiali risulta che al 39' minuto del primo tempo il calciatore Sciarabba Michelangelo nato il 18.01.2008 appartenente alla società Tavola veniva ammonito per comportamento antisportivo; che al 20' minuto del secondo tempo il suddetto calciatore veniva nuovamente ammonito per proteste; che l'arbitro provvedeva a notificare il provvedimento di espulsione a Sciarabba Michelangelo; - che solamente in fase di compilazione del supplemento di referto a lui richiesto l'arbitro dichiarava e rettificava che il calciatore Sciarabba Michelangelo rimaneva in campo senza essere espulso, per poi essere sostituito subito dal calciatore Piccione;
considerato che il Direttore di gara è incorso in un errore tecnico per non aver espulso il calciatore della società Tavola 1924 Sciarabba Michelangelo, nonostante la doppia ammonizione permettendo che la società proseguisse l'incontro con undici calciatori invece che con dieci; considerato che l'art. 10, comma 5, C.G.S., stabilisce che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario
nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima; considerato che la società Tavola 1924 ha continuato l'incontro per ulteriori 25 minuti con undici calciatori in campo allorché il risultato era di 4-0 e che ciò ha sicuramente inciso sulla regolarità dello stesso tale da compromettere l'intera gara e dunque,
imponendone la ripetizione; ritenuto pertanto che la gara Tavola 1924/C.F. 2001 Casale Fattoria del 6/12/2025
non possa essere dichiarata regolare; visto l'art. 10, comma, 5 , lett. c del C.G.S. delibera:
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. C.F. 2001 Casale Fattoria non omologando il risultato della gara disponendone la ripetizione;
2) di dichiarare inefficace il provvedimento di squalifica a carico di Sciarabba Michelangelo pubblicato sul com. uff. n. 37 dell'11.12.2025 in quanto non espulso dal campo;
3) di squalificare altresì per UNA giornata di gara il calciatore suddetto con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 21 del C.G.S.;
4) dispone il non addebito della tassa di gravame.

Commento di : ciro