• PromozioneC
  • 11/01/2026 14.30.00
  • VICIOMAGGIO
  • 0 - 3 11/01/2026 14.30.00
  • ALBERORO

Commento


VICIOMAGGIO: Poponcini, Fabbri, Poponcini, Danieli Vaz, Santamaria, Traore, Ferretti (75' Panichi), Benucci (83' Paci), Fei, Mazzeschi (65' Vacchiano), Menchetti L. (75' Artini). A disp.: Regini, Rossi, Acquisti, Morelli, Casini. All.: Santini Gabriele
ALBERORO: Balucani, Gallorini, Polvani, Gisti, Minatti, Bicchi, Mattesini, Galantini, Vasseur, Corsi, Bennati R.. A disp.: Lunetti, Bigazzi, Sobhy, Autorita, Scatizzi, Carino, Fofana, Cresti, Bondi. All.: Franchi Riccardo
ARBITRO: Giorgio Cinotti di Empoli

Soffre ma vince il Viciomaggio, che abbandona l'ultimo posto in classifica tornando a vincere dopo quasi due mesi e per la prima volta tra le mura amiche. Nel primo tempo i locali riescono a creare gioco e occasioni, forti delle loro potenzialità fisiche che prevalgono sulla tecnica degli ospiti, incapaci di riproporre la loro manovra. Dopo una ventina di minuti ci prova Bennati, che vede il portiere Poponcini leggermente fuori posizione ma non riesce a trovare la porta con il tiro da lontano. Alla mezz'ora si concretizza l'ottimo avvio del Viciomaggio con la rete del vantaggio: su una scorribanda di Menchetti, Fei raccoglie da pochi metri e sigla un gol di rapina per l'1-0 in favore dei suoi. Prima di rientrare negli spogliatoi arriva un'occasione per l'Alberoro con il cross di Mattesini che cerca in mezzo Polvani, che manca di un soffio il colpo di testa. Nella ripresa mister Diotaiuti invoca la reazione dei suoi, ma la fase difensiva dei padroni di casa è tremendamente efficace, tirando fuori la giusta grinta per aggrapparsi ai tre punti con le unghie e con i denti pur rinunciando ad attaccare. Vaz e Traore sono assoluti protagonisti nel contenere la manovra degli avversari. Gli ospiti, dal canto loro, alzano il baricentro e provano comunque a creare qualcosa per pareggiare, senza successo. Nel finale i locali non vanno lontani dal raddoppio, cercando di sfruttare un errore difensivo avversario, ma gli attaccanti non concretizzano. L'unico grande pericolo è in pieno recupero, al 93': Vasseur conquista un pallone all'interno dell'area e resiste alla carica degli avversari, riesce a calciare ma non trova lo specchio e la palla finisce sopra la traversa. Evitato il brivido finale, il Viciomaggio può alzare le braccia al cielo e tornare a esultare per una vittoria: vale il sorpasso sul Pienza e l'aggancio al Fiesole. Brutta sconfitta, invece, per un Alberoro che non riesce a far emergere la propria qualità.



GARE DEL 11/ 1/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
25.- RECLAMO DELL'U.S.D. ALBERORO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA
VICIOMAGGIO/ALBERORO DELL'11.01.2026 (1-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 15 gennaio 2026; considerato che: - la società Alberoro ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Viciomaggio ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Alberoro chiede l'applicazione ai danni della società Viciomaggio della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe con il n.3 , il calciatore Poponcini Jacopo che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, la sua procedura di tesseramento alla data dell'11 gennaio non si era ancora perfezionata. Osserva questo G.S.T.: il reclamo, così come proposto dalla società Alberoro, è fondato e meritevole di accoglimento. Il calciatore in parola ha preso parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente. Della questione veniva interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Toscana che ha confermato che la data di inoltro della pratica relativa al tesseramento di Poponcini Jacopo con la procedura di dematerializzazione con allegata copia del contratto di lavoro sportivo stipulato è quella del 10/01/2026. La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall'art. 39 delle NOIF 'Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici' In particolare il comma 3 stabilisce: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente). Ne consegue, pertanto, che la società Viciomaggio avrebbe potuto utilizzare regolarmente il calciatore in parola a partire dal 12/01/2026, giorno in cui l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida con tale decorrenza. Ritenuto quindi che il calciatore Poponcini Jacopo ha preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe, visto ed applicato l'art. 10 CGS
DECIDE
1. Di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Alberoro per le ragioni in premessa;
2. Di infliggere alla società Viciomaggio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3 nonché l'ammenda euro 400 (quattrocento/00);
3. Di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori SENESI Marco (Viciomaggio) fino al 22/02/2026.
Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 CGS.

Commento di : ciro