GARE DEL 9/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/11/2024 RAMINI - CASALGUIDI 1923CALCIO SRL
Questo G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pistoia, letto il rapporto di gara del D.G. dal quale
emerge che la gara in epigrafe non sia stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco in quanto lo
stesso presentava all'incirca sulla metà campo un tubo di plastica sporgente da terra di oltre circa 5
centimetri oltre alle reti delle porte bucate in più punti; constatata ai sensi degli art. 59 e ss.
delle N.O.I.F. la responsabilità della squadra ospitante RAMINI in merito alla mancata disputa della gara in
quanto la sopraesposta società non è stata in grado di risolvere suddette mancanze entro l'orario previsto
per l'inizio della gara e nemmeno entro il periodo di comporto concesso dal D.G.; DISPONE di infliggere ai
sensi dell'art.10 del C.G .S. alla Soc. RAMINI 1) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) l'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); 3) la penalizzazione di 1 punto in classifica.
Commento di : ciro