GARE DEL 9/11/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 09/11/2024 SANCAT -FLORENCE SPORTING CLUB
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 21 del 13/11/2024 il G.S.T. assume al seguente decisione. Esaminati gli atti ufficiali di
gara, accertava che la gara in epigrafe risultava non essersi disputata perché il D.G., prima ancora dell'inizio della gara, svolgendo
un attento sopralluogo sul terreno di gioco, riteneva non esserci una visibilità idonea allo svolgimento della partita per una carenza
dell'impianto di illuminazione che determinava diverse zone d'ombra.
L'arbitro riferiva nel rapporto di essersi confrontato con i capitani delle squadre e con addetto al campo e dirigenti della squadra
ospitante che gli riferivano l'impossibilità di un intervento di riparazione entro il tempo normalmente concesso alla squadra di casa
per far disputare la partita, facendo evidentemente riferimento al termine di attesa di un tempo di gioco.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile alcaso il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni
comunque connesse al regolare svolgimento della partita l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento
impeditivoentro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso
debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fattoostativo al suo normale svolgimento. Non esistendo una
norma specificacon rigide prescrizioni ma un principio acquisito nel tempo e corroborato dalla giurisprudenza di questo ufficio, il
documentato lasso di tempo dichiarato dalla società ospitante come ipoteticamente necessario alla risoluzione del problema sta chiaramente a significare che l'arbitro ha implicitamente concesso alla Società ospitante un termine congruo per provvedere a porre in essere ogni azione necessaria al ripristino delle condizioni per lo svolgimento della gara ma questa ha chiaramente ammesso che non sarebbe stato possibile almeno nei successivi 45'. La Ratio è quelle di propendere sempre per l'inizio o la prosecuzione delle partite, di fare tutto il possibile per portarle a termine, il D.G. ha deciso di non disputarla solo dopo che era passato un discreto lasso di tempo e la Società ospitante si era assunta la responsabilità di non poter porre rimedio in tempi congrui; così operando, egli ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo scadere del termine prefissato (qui implicito) che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione della partita, indipendentemente che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà osia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa. Si ricorda che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla Società' ospitante, giusta la decisione F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco, essendo detta società responsabile del regolare allestimento del campo.
Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito comporterebbe, nellarealtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un'estensione oltremisura del concetto di forza maggiore e di altre esimenti.
Per questi motivi il G.S.T. affligge alla Sancat la sanzione sportiva della sconfitta della gara per 0 a 3
Commento di : ciro