10.-RECLAMO DELL'A.S.D. CASTIGLIONESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CASTIGLIONESE/ROCCASTRADA
DEL 15.09.2024 (1-7).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 21 del 19.09.2024; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Castiglionese con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 53 del 15/05/2024 della Delegazione Provinciale di Grosseto, per una gara effettiva (X ammonizione) e relativa all'ultima giornata del Campionato di 3^ categoria allorché il Vacchiano militava nella società Virtus Amiata N.A.. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti, esaminatigli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 53 del 15.05.2024 per recidività in ammonizione X infrazione (Campionato di 3^ Categoria). In virtù dell'art. 10 del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Castiglionese di Castiglione della Pescaia (Grosseto); b) di infliggere alla società Roccastrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200,00; di inibire il Sig.MAULE Simone (Roccastrada) fino al 13.10.2024; di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore VACCHIANO Francesco (Roccastrada).
Nulla per il contributo.
Commento di : ciro