• Seconda CategoriaA
  • 08/12/2024 14.30.00
  • ATLETICO CARRARA
  • 0 - 3 08/12/2024 14.30.00
  • FOLGORE SEGROMIGNO

Commento






GARE DEL 8/12/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
33.- RECLAMO DELL'U.S.D. FOLGORE SEGROMIGNO PIANO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ATLETICO
CARRARA DEI MARMI/FOLGORE SEGROMIGNO PIANO DELL'8.12.2024 (3-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 42 del 12.12.2024; -propone reclamo la Società Folgore Segromigno Piano in ordine alla regolarità della posizione del calciatore PUCCI Dunkan in occasione della gara in epigrafe. Presupposto del suddetto reclamo è la circostanza che il calciatore PUCCI Dunkan nato il 19/01/2005 non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui trattasi, non risultando tesserato per alcuna Società. Produce memoria l'A.S.D.
Atletico Carrara dei Marmi ma rileva il G.S.T. che la stessa è stata trasmessa non come allegato alla Pec ma come testo della Pec medesima senza apposizione di firma ordinaria né digitale per cui la memoria priva di tale apposizione deve considerarsi inammissibile.
Tutto ciò premesso, ritiene il G.S.T. che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana in data 17.12.2024, risulta infatti che il calciatore di cui sopra risulta svincolato dalla Società San Marco Avenza dal 1º/07/2024 e, alla data di detto 17 dicembre non tesserato regolarmente per alcuna società. P.Q.M. il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Società Folgore
Segromigno Piano delibera di infliggere alla Società Atletico Carrara dei Marmi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 200 (Duecento/00) e l'inibizione fino al 12/01/2025 al Dirigente sig. ESPOSITO Silvio.
Dispone non addebitarsi la tassa.

Commento di : ciro