1.-RECLAMO DELL'A.S.D. CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO AVVERSO REGOLARITA' GARA CASCIANA TERME
LARI/CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO DEL 3.09.2023 (3-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme
vigenti dalla Societ? Capannoli San Bartolomeo con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore ROCCHI Lorenzo (Casciana Terme Lari) in
quanto squalificato con Com. Uff. n. 23 del 15/09/2022 per la Coppa Toscana per una gara effettiva (II^ ammonizione). Per l'effetto
chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso ? fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore
ROCCHI Lorenzo (Casciana Terme Lari) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato
la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 23 del 15.09.2022 per recidivit? in ammonizione II ^ infrazione (Coppa Toscana).
In virt? dell'art. 10 del C.G.S. DELIBERA
a)di accogliere il ricorso proposto dalla societ? Capannoli San Bartolomeo di Capannoli (Pisa); b) di infliggere alla societ? Casciana
Terme Lari la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione nonch?
l'ammenda di euro 200,00; di inibire il Sig. GIUNTOLI Daniele (Casciana Terme Lari) fino al 24.09.2023; di squalificare per UNA
ulteriore giornata il calciatore ROCCHI Lorenzo (Casciana Terme Lari).Nulla per il contributo.
Commento di : ciro