2.-RECLAMO DELL'A.S.D. ACADEMY TAU AVVERSO REGOLARITA' GARA ACADEMY TAU/MONTECARLO DEL 3.09.2023
(2-2).
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme
vigenti dalla Societ? Academy Tau con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in
quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore BOUHALLA Reda (Montecarlo) in quanto squalificato con
Com. Uff. n. 23 del 15/09/2022 per la Coppa Toscana per una gara effettiva (II^ ammonizione). Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il ricorso ? fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore BOUHALLA Reda (Montecarlo)
alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli
con Com. Uff. n. 23 del 15.09.2022 per recidivit? in ammonizione II^ infrazione (Coppa Toscana). In virt? dell'art.10 del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla societ? Academy Tau di Badia Pozzeveri (Lucca); b) di infliggere alla societ? Montecarlo la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione nonch? l'ammenda
di euro 200,00; di inibire il Sig. LUPI Alessio (Montecarlo) fino al 24.09.2023; di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore
BOUHALLA Reda (Montecarlo). Nulla per il contributo.
Commento di : ciro