• Seconda CategoriaM
  • 03/03/2024 15.00.00
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  • VIRTUS ASCIANO
  • 3 - 0 03/03/2024 15.00.00
  • RAPOLANO TERME
    Barbi Dav.
    Barbi Dav.
    De Santis
    Ndiaye

Commento


RETI: Barbi Dav., Barbi Dav., De Santis, Ndiaye



GARA: VIRTUS ASCIANO/RAPOLANO TERME DEL 3.03.2024 (sospesa al 15' del s.t. sul risultato di 3-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 61 del 7.3.2024; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il rapporto della gara
Virtus Asciano - Rapolano Terme del campionato di seconda categoria girone M, dal quale si rileva che la stessa è stata sospesa al
15º minuto del secondo tempo per abbandono della società Rapolano Terme, osserva preliminarmente quanto segue.
Il Direttore di Gara, nel proprio rapporto, dà atto che in seguito all'espulsione di un proprio calciatore l'intera squadra del Rapolano
Terme ha abbandonato il terreno di gioco ed allega una dichiarazione sottoscritta nell'immediatezza dal capitano della squadra e dal
Dirigente Alberti con la quale motivavano l'abbandono del terreno di gioco per frasi razziste nei confronti del n. 17 e n. 7 della propria
squadra. Sentito il D.G. per opportuni chiarimenti, quest'ultimo dichiarava al G.S.T. di non aver udito alcuna espressione razziale nei
confronti dei calciatori indicati e/o altri calciatori presenti sul terreno di gioco. Premesso quanto sopra, pur in considerazione della
gravità dei fatti denunciati dalla società Rapolano Terme, questo G.S.T. rileva che la decisione unilaterale di abbandonare il terreno di
gioco non rientri nelle facoltà consentite alle squadre, sottraendosi di fatto alla direzione di gara affidata all'Arbitro. Ciò premesso, in
considerazione che il D.G. ha dichiarato di non essere stato testimone di alcuna offesa razziale, la decisione irrevocabile ed unilaterale
della società Rapolano Terme appare ingiustificata e potenzialmente strumentale ad ottenere un esito di gara favorevole rispetto a
quello ottenuto in quel preciso momento di gara. Il risultato infatti era di 3-1 in favore della Virtus Asciano.
Difatti, pur in presenza di gravi ma isolate offese anche di stampo razziale, si poteva successivamente ricorrere alla Giustizia Sportiva
per sollecitare una indagine volta all'individuazione dei responsabili di siffatti odiosi comportamenti, senza perciò pregiudicare il
regolare svolgimento della gara sul campo. Si comprende peraltro che, diversamente, ciascuna squadra potrebbe pretendere di 'farsi
giustizia' da sola, indipendentemente dall'intervento dell'Arbitro assumendo di non essere più nelle condizioni di proseguire la gara a
causa del comportamento dei calciatori, dirigenti o sostenitori avversari, con ciò rendendo impossibile il regolare svolgimento delle
competizioni.
C.R. TOSCANA - C.U. 62 del 14/03/2024
3163
Richiamando peraltro precedenti decisioni in situazioni analoghe, si ritiene utile citare la decisione del 19.4.2023 del G.S.T. del C.R.
Emilia Romagna relativamente alla gara San Lorenzo - Perticara. Anche in quel caso il Direttore di Gara non aveva udito alcuna frase
razzista e non erano scaturiti particolari episodi di violenza in danni di calciatori o del Direttore di Gara, pertanto la decisione di una
delle due squadre di abbandonare il terreno di gioco prima della fine del tempo regolamentare era stata sanzionata con la punizione
sportiva della perdita della gara e con la sanzione accessoria del punto di penalizzazione.
Questo G.S.T. ritiene il precedente giurisprudenziale adeguato al dettato normativo, con l'ulteriore sanzione accessoria dell'ammenda
in danno della società ai sensi dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F..
Ritenendo tuttavia, come già precisato, che i fatti denunciati dal Rapolano Terme meritino un approfondimento ulteriore, in
considerazione della odiosa e inaccettabile questione razziale richiamata, tale per cui è interesse della Federazione e degli Organi di
Giustizia accertare eventuali responsabilità in capo a tesserati, indipendentemente dall'esito della gara, questo G.S.T. ritiene opportuno
e doveroso trasmettere gli atti ufficiali di gara alla Procura Federale per gli approfondimenti del caso.
Tutto ciò premesso, questo G.S.T., definitivamente pronunciando in esito alla gara in epigrafe, ritiene la società Rapolano Terme
rinunciataria al proseguimento della gara e in relazione al comma 2 dell'art. 53 delle N.O.I.F. le commina la sanzione sportiva della
perdita della gara col risultato di 0-3, nonché UN punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 100,00 quale 1^ rinuncia

Commento di : ciro