37.- RECLAMO DELL'A.S.D. ACCIAIOLO AVVERSO REGOLARITA' ACCIAIOLO/CASCIANA TERME LARI DEL 21.04.2024 (1-
1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Acciaiolo , con il quale la medesima società chiede
l'applicazione, ai danni della società Casciana Terme Lari , della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore ROCCHI Lorenzo che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che
il calciatore ROCCHI Lorenzo è stato squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n.74 del 18.04.2024 , squalifica che
lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe; rilevata la
recidiva specifica della Società, Dirigente accompagnatore e calciatore; visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.,
DECIDE
1. di infliggere alla società Casciana Terme Lari la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 300,00 nonché UN punto di penalizzazione quale Società recidiva;
3. di inibire il dirigente accompagnatore DAL CANTO Andrea (Casciana Terme Lari) fino al 19.05.2024 (recidivo);
4. di squalificare il calciatore ROCCHI Lorenzo ulteriormente per DUE gare effettive (recidivo).
5. Ordina non addebitarsi la tassa.
Commento di : ciro