CASCIANA TERME: Molesti, Del Vita, Marianelli (65' Grassi), Rocchi (76' Di Lupo), Baldacci, F. Gambini, Bracci, Mattonai, M. Gambini (86' Bacci), Ghelardoni (65' T. Giuntini), Lombardi. A disp.: Kuqi, Lazzerini, F. Giuntini, Agostini, Grilli. All.: Sorge
ACCIAIOLO: Licciardi, Poggianti, Daugenti (58' Pulizia), Nuzzi, Ciaravolo, Invernazzi, Filippi (78' Allajusufi), Vaglini, Mazzoni (73' Bruzzone), Gambini, Adragna (61' Moni). A disp.: Bartolini, Carlesi, Ceccarini, Sagliano, Cutroneo. All.: Natali
ARBITRO: Alessio Banfi di Pistoia
RETI: 63' Mazzoni, 78' Di Lupo, 84' Baldacci.
CASCIANA TERME: Molesti, Del Vita, Marianelli (65' Grassi), Rocchi (76' Di Lupo), Baldacci, F. Gambini, Bracci, Mattonai, M. Gambini (86' Bacci), Ghelardoni (65' T. Giuntini), Lombardi. A disp.: Kuqi, Lazzerini, F. Giuntini, Agostini, Grilli. All.: Sorge
ACCIAIOLO: Licciardi, Poggianti, Daugenti (58' Pulizia), Nuzzi, Ciaravolo, Invernazzi, Filippi (78' Allajusufi), Vaglini, Mazzoni (73' Bruzzone), Gambini, Adragna (61' Moni). A disp.: Bartolini, Carlesi, Ceccarini, Sagliano, Cutroneo. All.: Natali
ARBITRO: Alessio Banfi di Pistoia
RETI: 63' Mazzoni, 78' Di Lupo, 84' Baldacci.
GARE DEL 10/12/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
15.- RECLAMO DELL'A.S.D. ACCIAIOLO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CALCIO CASCIANA TERME
LARI/ACCIAIOLO CALCIO DEL 10.12.2023 (2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 14.12.2023; -il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla
società Acciaiolo Calcio, con il quale la medesima società chiede l'applicazione, ai danni della società Calcio Casciana Terme Lari,
della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore ROCCHI Lorenzo
che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore ROCCHI Lorenzo è stato squalificato per una gara
effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) con Comunicato Ufficiale n.38 del 7.12.2023 , squalifica che lo stesso, avrebbe
dovuto scontare nella prima gara utile della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe; visto l'art. 10, comma 6, lett.
a) C.G.S.,
DECIDE
1.di infliggere alla società Calcio Casciana Terme Lari la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2.di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 200,00;
3.di inibire il dirigente accompagnatore DAL CANTO Andrea (Calcio Casciana Terme Lari) fino al 21.01.2024;
4.di squalificare il calciatore ROCCHI Lorenzo ulteriormente per UNA gara effettiva.
5.Ordina non addebitarsi la tassa.
Commento di : ciro