RETI: Rossetti, Cuccoli, Terrazzi
MC VALDICHIANA (4-1-4-1): Tiezzi, Renzi, Lovari, Asfandiyarova, Sereni, Giorgini, Terrazzi, Cuccoli (59' Brilli), Rossetti, Vittorio Tavanti (62' Sensitivi), Nocentini. A disp.: Malentacchi. Bicchi. Antonio Tavanti. Mostacci. Gerardini. Maccari. All.: Mirko Baroncini.
CHIUSI (4-2-3-1): Spadoni, Colombi, Opara, Kokeri, Alessio Feri, Mori, Papi (77' Gonzalez), Alessandro Feri, Metolli (57' Cyrille), Pandolfi (77' Scopelliti), Baracchini. A disp.: Barbabella, Borsetti, Galli, Fastelli, Mongili. All.: Leonardo Calzoni.
ARBITRO: Giovannini di Prato.
RETE: 89' Brilli
NOTE: al 70' Baracchini tira sulla traversa un calcio di rigore. Recupero: 2' nel primo tempo. Angoli 6-2 per l'Mc Valdichiana. Ammoniti: 50' Kokeri, 90' Brilli.
GARA: U.S.D. M.C. VALDICHIANA/A.S.D. NUOVA SOCIETA' POL. CHIUSI DEL 28.01.2024 (sospesa al 43º del s.t. sul
risultato di 1-0).
Il Giudice Sportivo letto il referto arbitrale dai quali si evince cheal 43º del secondo tempo di gioco si creava una violenta rissa sugli
spalti che vedeva coinvolti circa quindici spettatori riconducibili alle tifoserie di entrambe le società e che all'esito di tale scontro uno di
essi veniva colpito con un pugno al volto finendo a terra ove veniva colpito a calci in testa da due persone distinte; che a seguito di ciò
tre calciatori ospiti, non identificati dal D.G. a causa della concitazione del momento, scavalcavano la recinzione per andare ad unirsi
alla rissa in corso; che l'arbitro, visto il perpetuarsi di questi episodi, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare
la gara, decideva di sospenderla definitivamente con il triplice fischio.
Tutto ciò premesso, il G.S.T.: - osserva che dall'esame del supplemento di rapporto pervenuto dall'arbitro risulta ben descritta la rissa
che si è creata sulla tribuna al 43º del secondo tempo, che ha visto il diretto coinvolgimento dei sostenitori di entrambe le squadre,
che hanno contribuito in modo paritetico alla sua realizzazione, creando così una situazione che ha indotto l'arbitro a decretare la
sospensione definitiva dell'incontro, ritenendo quest'ultimo di non essere nelle condizioni di garantire il regolare proseguimento dello
stesso e l'incolumità fisica dei partecipanti; - ricordato quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui ' L'arbitro deve astenersi
dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della
incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza
di giudizio ..'.
Considerato, altresì, che i tafferugli in questione non hanno minimamente coinvolto e/o interessato il direttore di gara, essendosi svolti
esclusivamente sugli spalti senza invasioni sul terreno di gioco. Considerato, infine, che non si è verificato alcun comportamento intimidatorio o minaccioso da parte dei predetti sostenitori nei confronti dell'arbitro mentre stazionava sul terreno di gioco prima di maturare la decisione di sospendere definitivamente l'incontro e che tale scelta, secondo quanto disposto dall'art. 64 delle N.O.I.F. e della Regola 5 del regolamento di gioco spetta unicamente al direttore di gara secondo criteri soggettivi. Tutto ciò premesso si ritiene però che la definitiva sospensione della gara è stata determinata da circostanze eccezionali ascrivibili ai sostenitori di entrambe le società , estranee alla contesa sportiva incorso e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa ma come dagli eventi non sia rilevabile elementi o fatti ostativi all'adozione da parte del direttore di gara di quei provvedimenti opportuni e necessari quali il dovuto richiamo dei capitani di entrambe le squadre e dei dirigenti responsabili alle loro incombenze e doveri nascenti dalla funzione loro assegnata per portare a termine una gara giunta quasi alla sua regolare e definitiva conclusione.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 50 del 1º/02/2024 si delibera: di disporre la ripetizione della gara M.C. Valdichiana/Nuova Società Pol. Chiusi, campionato di Prima Categoria del 28.01.2024, a cura del Comitato Regionale Toscana, ordinando lo svolgimento della stessa a porte chiuse; di infliggere per i fatti sopra descritti ad ambedue le società l'ammenda di
Euro 500,00 con DIFFIDA; di infliggere inoltre alla Nuova Società Chiusi l'ulteriore ammenda di Euro 300,00 per avere, tre propri
calciatori rimasti non identificati, scavalcato la rete di recinzione per andare a partecipare alla rissa in corso in tribuna.
Commento di : ciro