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Commento


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GARE DEL 1/10/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
6.- RECLAMO DELL?A.S.D. SELVATELLE AVVERSO REGOLARITA? GARA LIVORNO 9/SELVATELLE DEL 1?/10/2023 (2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 22 del 5.10.2023; -all?esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio
di 2 a 2 l?A.S.D. Selvatelle ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell?occasione, nelle file della squadra avversaria, ? stato
schierato il calciatore Chimenti Matteo, in posizione irregolare in quanto squalificato nella scorsa stagione sportiva per una gara
effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 84 del 18.05.2023 del Comitato Regionale Toscana. La medesima reclamante conclude
chiedendo l?aggiudicazione della gara a proprio favore. Successivamente, in data17.10.2023 ? pervenuta dal C.S. Livorno 9, memoria
ex art. 67.7 C.G.S.ma si rileva come la stessa ? stata trasmessa come allegato alla Pec senza apposizione di firma ordinaria n? digitale
per cui la stessa, priva di tale apposizione, deve considerarsi inammissibile.
Premesso ci?, il Giudice Sportivo, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti, dai quali ?
risultata la fondatezza dell?assunto della reclamante, in quanto il calciatore Chimenti Matteo risulta essere stato effettivamente
squalificato, nella scorsa stagione sportiva per una gara per recidivit? in ammonizione comminatagli in gara play-off e quindi con
conseguente squalifica automatica, confermata da questo Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana con provvedimento
pubblicato sul citato Com. Uff. n. 84 e di non averla ancora scontata alla data dell?incontro in esame, essendo stato lo stesso indicato
in distinta nella prima gara di campionato Livorno 9 - La Cella senza scontare quindi la squalifica (art. 21 comma 2 C.G.S. ? la squalifica
non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.?)
(Invero, come innanzi accennato, il Chimenti, risulta elencato tra i componenti della rosa sulla distinta del 17.09.2023 non tra i titolari
ma tra le riserve, contrassegnate con la lettera R, con assegnato il numero 20 di maglia). Successivamente lo stesso partecipava alla
seconda gara del campionato in corso San Giuliano Terme - Livorno 9.
P.Q.M.
Ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perch? squalificato; visti gli artt.
10, commi 1 e 6 lett. a), e 21, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, accoglie il reclamo come sopra proposto dall?A.S.D. Selvatelle
di Selvatelle di Terricciola (Pisa), per l?effetto infliggendo al C.S. Livorno 9 la sanzione sportiva della perdita per 3a 0 della gara
suindicata nonch? l?ammenda di euro 300,00 (Trecento/00). Commina altres? al sig. Chiocchi Alessandro, nell?occasione Dirigente
accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell?inibizione sino al 29.10.2023 ed al calciatore Chimenti Matteo la sanzione
della squalifica per un?ulteriore giornata di gara. Trasmette alla Procura Federale gli atti relativi alle gare Livorno 9/La Cella del
17.09.2023 e San Giuliano/Livorno 9 del 24.09.2023 per quanto di competenza. Dispone il non addebito della relativa tassa.

Commento di : ciro