RECLAMO DELL'U.S.D. GHIVIZZANO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA GHIVIZZANO-AQUILA S.ANNA DEL 09/11/22 (1-
4).
Il Giudice Sportivo Territoriale esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società U.S.D.
GHIVIZZANO, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Società A.S.D. AQUILA S.ANNA utilizzato il
calciatore GENOVALI DELDEBBIO ANDREA con a carico una squalifica.
Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da una sanzione per un totale di UNA
giornata di squalifica allo stesso comminate nel C.U. DP LUCCA n. 13 del 05/10/22.
In virtù di quanto precede la società GHIVIZZANO chiede l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell'art. 10 C.G.S..
GIRONE A - 6 Giornata - A
LUCCASETTE A.S.D. - VALLE DI OTTAVO 5 - 0
(1) MONTECARLO - GHIVIBORGO VDS 0 - 3
(1) PIAZZA 55 - ATLETICO LUCCA S.C. 1 - 5
(1) SPORTING SAN DONATO A.S.D - ACADEMY PORCARI 1 - 8
(1) TAU CALCIO ALTOPASCIO - FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 21 - 0
(1) - disputata il 13/11/2022
GIRONE B - 6 Giornata - A
FORTE DEI MARMI 2015 - ACADEMY TAU 8 - 2
LIDO DI CAMAIORE A.S.D. - CGC CAPEZZANO PIANORE1959 1 - 5
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO - PIETRASANTA 3 - 0
SERAVEZZA POZZI CALCIO - ACADEMY QM MASSAROSA 2 - 2
C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.20 DEL 16/11/2022
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Rilevato che sia il preannuncio sia il ricorso siano stati proposti nei termini regolamentari;
rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso
rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;
rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
preso atto che l'AQUILA S.ANNA non ha inviato le proprie deduzioni;
accertato che al calciatore GENOVALI DELDEBBIO ANDREA (AQUILA S.ANNA) è rimasta precedentemente alla gara in epigrafe da
scontare UNA giornata di squalifica;
rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che GENOVALI DELDEBBIO ANDREA è stato inserito nella distinta presentata dalla
Società AQUILA S.ANNA ed ha preso parte alla gara;
verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla
gara in questione da parte di GENOVALI DELDEBBIO ANDREA.
Rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la
punizione sportiva della perdita della stessa. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dall'U.S.D. GHIVIZZANO e di infliggere, pertanto, alla Società A.S.D. AQUILA S.ANNA la punizione
sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato GHIVIZZANO-AQUILA S.ANNA 3-0, l'esclusione dalla manifestazione della
Società AQUILA S.ANNA (come da art. 7 del regolamento Coppa Terza Categoria pubblicato sul C.U. DP LUCCA n. 10 del 14/09/22), di
infliggere al calciatore GENOVALI DELDEBBIO ANDREA (AQUILA S.ANNA) UNA ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla
Società AQUILA S.ANNA l'ammenda di Euro 100,00; di infliggere al Sig. FERDICO VALERIO, in qualità di dirigente accompagnatore
ufficiale l'inibizione sino al 16/12/22; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società GHIVIZZANO.
Commento di : ciro